CIRCOLARE N. 17 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNIO 2025-2026

Concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Modalità di adesione e ultimi chiarimenti

1 premessa

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026; a tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025-2026, che quest’anno può essere:

  • allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
  • oppure trasmesso in forma autonoma.

L’Agenzia delle Entrate, oltre ad aver approvato il modello CPB 2025-2026 e le relative modalità di presentazione, ha inoltre diffuso alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità di alcune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

 

2 modello cpb 2025-2026

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. 172928 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026 e per la relativa accettazione della proposta.

Il modello CPB 2025-2026 contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA; rispetto all’anno scorso, cambiano le modalità di trasmissione, in quanto il modello può non essere allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma essere trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

2.1 modalità di compilazione

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025:

  • i primi tre righi (da P01 a P03) sono dedicati alle condizioni di accesso;
  • nei righi P04 e P05 occorre riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato;
  • nei righi da P06 a P09 sono indicati i valori proposti;
  • nel rigo P10 viene espressa l’accettazione alla proposta di concordato.

 

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

2.2 modalità di trasmissione

Secondo quanto indicato sia nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026, sia nel provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422, l’invio può essere effettuato con due modalità alternative:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025.

 

In ogni caso, l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30.9.2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13.3.2025).

Trasmissione in via autonoma

In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice “1 - Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, che è stata inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio dei modelli REDDITI 2025; in tal caso, nel frontespizio devono essere indicati soltanto:

  • i dati anagrafici;
  • la firma del contribuente;
  • i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.

Trasmissione con i modelli REDDITI e ISA

In alternativa alla trasmissione in via autonoma, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA. In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.9.2025 (invece che entro il 31.10.2025).

 

Revoca dell’adesione

Il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422 ha previsto la possibilità di revocare l’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.

L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice “2 - Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30.9.2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

3 criteri di determinazione della proposta cpb

Il DM 28.4.2025 ha definito i criteri in base ai quali l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.

3.1 Metodologia

I criteri in base ai quali è formulata la proposta di reddito e del valore della produzione netta concordati (c.d. “metodologia”) sono analoghi a quelli definiti per il CPB 2024-2025.

In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, al quale vengono apportate delle variazioni in base:

  • al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
  • all’andamento dell’attività negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • al confronto con valori di riferimento settoriali;
  • all’andamento generale dell’economia rilevato dall’ISTAT per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.

3.2 cessazione del cpb per eventi eccezionali

L’art. 4 del DM 28.4.2025 conferma l’applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall’art. 4 del DM 14.6.2024, le quali, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

3.3 riduzione della proposta per eventi eccezionali

Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:

  • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.

 

Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.

4 chiarimenti in materia di cause di esclusione

L’ambito applicativo del concordato preventivo biennale (CPB) è stato di recente oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso alcune risposte a interpello riguardanti il requisito di applicazione degli ISA, le relative condizioni di accesso e le cause di esclusione.

4.1 Applicazione degli isa

La condizione preliminare per poter valutare la proposta di concordato preventivo biennale è che per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta sia stato approvato un ISA e che questo sia effettivamente applicato poiché non ricorrono cause di esclusione.

La possibilità di aderire non dipende quindi dalla mera allegazione del modello CPB al modello ISA, in quanto il CPB è precluso anche quando la presentazione del modello ISA sia richiesta a meri fini statistici o per l’acquisizione dei dati necessari alla futura elaborazione degli ISA.

In sostanza, per aderire al concordato preventivo formulato, ad esempio, per il 2025 e il 2026, occorre che non sussistano cause di esclusione e che sia compilata e allegata la comunicazione dei dati rilevanti ISA al modello REDDITI 2025.

Operazione di trasformazione societaria

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 109, è stata negata la possibilità di adesione al CPB 2024-2025 a una società che a novembre 2022 aveva perfezionato un’operazione di trasformazione da snc a srl e, in tale sede, aveva optato per l’estensione della durata del primo esercizio sociale da 12 a 13 mesi, ai sensi dell’art. 76 co. 2 del TUIR.

In questa situazione – a giudizio dell’Agenzia – sarebbe operativa per il periodo che precede quello di efficacia del CPB (nel caso specifico, il 2023) la causa di esclusione dagli ISA prevista dall’art. 9-bis co. 6 lett. a) del DL 50/2017 per “inizio o cessazione dell’attività”; conseguentemente il soggetto:

  • non applica gli ISA;
  • non è tenuto a presentare il relativo modello ISA;
  • non beneficia del regime premiale;
  • non può aderire alla proposta di CPB per il biennio successivo.

4.2 produzione di redditi esenti oltre la soglia del 40%

In relazione alle condizioni di accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 13/2024, non possono accedervi i soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.

4.3 conferimento di partecipazioni da parte del socio

L’art. 21 del DLgs. 13/2024 prevede, tra le altre, la causa di esclusione dal CPB:

  • per la società o l’ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
  • ovvero per la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR che è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2025 n. 102, è stato chiarito che il concordato preventivo 2024-2025 cui ha aderito una srl non cessa se il socio unico della medesima cede o conferisce l’intera partecipazione in un’altra società.

In tale fattispecie, la causa di cessazione relativa al compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento non è configurabile posto che, nel caso specifico, la srl che ha aderito al CPB non si rende né conferente/cedente, né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri asset), ma sono le sue quote (la totalità di queste) a essere oggetto del conferimento ovvero della cessione da parte del suo socio unico a una terza società.

Anche l’altra causa di cessazione riconducibile alla modifica della compagine sociale non è integrata poiché la stessa opera esclusivamente con riguardo a società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, mentre nel caso specifico il soggetto interessato è una srl.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 16 -COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIM 2025

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2025 AL 3 GIUGNO 2025

 

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2025 (che cadendo di sabato, slitta a martedì 3 giugno) per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2025, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni. 

In particolare, come già illustrato nella nostra Circolare n. 9/2024 è stata innalzata la soglia minima per il versamento dell’Iva sia mensile che trimestrale, passando da euro 25,82 a euro 100,00. In questo modo, se l’importo dovuto non supera i 100,00 euro, il versamento avviene con quello del mese/trimestre successivo, e comunque anche se di importo inferiore al limite minimo deve essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 3 Giugno 2025, entro e non oltre il giorno 22 Maggio 2025 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2025.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2025 31 Maggio 2025  (cade di sabato, slitta al 3 Giugno 2025)
Aprile-Giugno 2025 30 Settembre 2025
Luglio-Settembre 2025 30 Novembre 2025 (cade di domenica, slitta al 1 dicembre 2025)
Ottobre-Dicembre 2025 28 Febbraio 2026 (cade di sabato, slitta al 2 marzo 2026

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 15 - AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE

Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta

 

Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio al 31.12.2024, versando un’imposta sostitutiva del 10%.

 

In particolare, l’art. 14 del sopracitato decreto disciplina una misura straordinaria, e non a regime, di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, in un momento successivo alla loro iniziale iscrizione nel bilancio. La norma prevede la facoltà per le imprese di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi presenti nel bilancio redatto al 31/12/2023 e ancora esistenti alla fine dell’esercizio in corso al 31/12/2024.

 

Sono escluse dalla possibilità di affrancamento le imprese in contabilità semplificata al momento della formazione della riserva, nonché le riserve costituite in sede della rivalutazione esclusivamente civilistica dei beni, quali sono state le rivalutazioni “solo ai fini civilistici previste” dal D.L. 185/2008 e dal D.L. 104/2020, in quanto tali riserve non sono qualificate come “riserve in sospensione d’imposta”, ma vengono trattate come riserve di utili tassate soltanto in capo ai soci all’atto della distribuzione.

 

L’affrancamento può essere effettuato per l’intero valore delle riserve in sospensione d’imposta oppure solo per una parte delle stesse, con l’unico limite rappresentato dall’ammontare al 31/12/2024.

 

In seguito alla liberazione, la riserva mantiene la sua originaria natura di riserva di utili o di capitali, rientrando nella gerarchia patrimoniale prevista dall’art. 47 del TUIR, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025.

 

Ai fini di realizzare l’affrancamento la normativa prevede il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi e dell’Irap pari al 10% dell’ammontare affrancato. L’imposta deve essere versata in 4 quote annuali di pari importo e senza interessi alle scadenze previste per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, a partire dall’anno 2025. Tale imposta sostitutiva dovrà essere liquidata nella Dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno d’imposta 2024, mediante la compilazione del quadro RQ. A livello contabile, invece, l’imposta può essere portata a decremento della riserva affrancata.

 

Per quanto concerne la fiscalità differita, l’OIC 25 prevede la non obbligatorietà di iscrizione delle imposte differite sulle riserve in sospensione d’imposta, qualora la loro distribuzione risulti poco probabile; perciò, l’operazione di affrancamento non dovrebbe comportare una liberazione delle imposte differite, nella maggior parte dei casi.

 

La liberazione delle riserve comporta in caso di società di capitali la successiva tassazione delle stesse in capo ai soci secondo le ordinarie regole previste per la distribuzione, e specificamente disciplinate in base alla natura del socio percipiente. Nelle società di persone, l’affrancamento delle riserve produce un effetto liberatorio in capo ai soci, in quanto per effetto della trasparenza fiscale, la successiva distribuzione delle riserve affrancate non genera alcuna ulteriore imposizione nei confronti dei soci.

 

Coordinamento con lo studio Salpa Consulting

 

Riteniamo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica in materia, al fine di valutare e affrancare le riserve in sospensione di imposta, dovrà esserci affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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