CIRCOLARE N. 22 -COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 2 TRIM 2025
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2025 AL
30 SETTEMBRE 2025
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Settembre 2025 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2025, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni.
In particolare, come già illustrato nella nostra Circolare n. 9/2024 è stata innalzata la soglia minima per il versamento dell’Iva sia mensile che trimestrale, passando da euro 25,82 a euro 100,00. In questo modo, se l’importo dovuto non supera i 100,00 euro, il versamento avviene con quello del mese/trimestre successivo,
e comunque anche se di importo inferiore al limite minimo deve essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Settembre 2025, entro e non oltre il giorno 10 Settembre 2025 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2025.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2025 | 31 Maggio 2025 (cade di sabato, slitta al 3 Giugno 2025) |
Aprile-Giugno 2025 | 30 Settembre 2025 |
Luglio-Settembre 2025 | 30 Novembre 2025 (cade di domenica, slitta al 1 dicembre 2025) |
Ottobre-Dicembre 2025 | 28 Febbraio 2026 (cade di sabato, slitta al 2 marzo 2026 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2° TRIM. 2025
SOCIETA'
VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)
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VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)
DEBITI CREDITI
VP4 Iva vendite esigibile
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VP5 IVA acquisti detratta
VP6 IVA dovuta o a credito
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VP7 Debito periodo precedente non superiore 100,00 euro
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VP8 Credito periodo precedente
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VP9 Credito anno precedente
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VP10 Versamenti auto UE F24 elementi identificativi
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VP11 Crediti d'imposta
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VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
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VP13 Acconto dovuto
VP14 Iva da versare o a credito
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 21 - COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 2025
Comunicazione spese sanitarie 2025 - Novità
Per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei relativi dati sarà effettuata con cadenza annuale, il cui termine sarà stabilito con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Lo stabilisce il nuovo Decreto Correttivo bis (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale. L'articolo 5 infatti sostituisce l’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con il seguente:
«Art. 12 – (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)
- 1. I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze».
Ricordiamo che precedentemente il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2024 aveva stabilito che per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei relativi dati fosse effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:
- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.
Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio semestrale, pertanto restiamo in attesa della pubblicazione del nuovo termine di scadenza per l'invio dei dati delle spese sanitarie
sostenute nel 2025.
E’ ipotizzabile che, se non vengono modificate le scadenze della precompilata, la data di invio sarà il 31 gennaio 2026.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 20 - DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI - CHIARIMENTI ADE
Detrazioni d’imposta per interventi “edilizi” - Novità della legge di bilancio 2025 - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 1 co. 54 - 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei c.d. bonus “edilizi”.
In particolare, la citata legge ha allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”).
La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti in relazione agli argomenti di maggiore interesse.
2 Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:
- 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
- 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.
Aliquota “ordinaria” per le spese 2025-2027 | |
Soggetti beneficiari | |
Soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società) |
Detentori dell’unità immobiliare (locatario o comodatario) |
Familiari conviventi | Persone fisiche che non hanno i requisiti per beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (ad esempio, proprietari che non destinano l’immobile ad abitazione principale) |
In relazione agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Rimangono altresì invariati i limiti di detrazione e di spesa di “sismabonus” ed “ecobonus”.
3 Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:
- 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3.1 Destinazione ad abitazione principale
Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027), l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.
L’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (per effetto dell’applicazione dell’aliquota “ordinaria”: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).
Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
3.2 Titolarità dell’immobile
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.
Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori.
Requisiti per beneficiare dell’aliquota “maggiorata” | Momento di verifica del requisito |
Soggetti beneficiari:
· proprietari; · nudi proprietari; · proprietari superficiari; · titolari del diritto di usufrutto; · titolari del diritto di uso; · titolari del diritto di abitazione. |
All’inizio dei lavori |
Destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. | Al termine dei lavori |
3.3 Familiari conviventi e detentori
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) prevista per le spese sostenute dal 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, di riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, e di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario).
Familiari conviventi e detentori, pertanto, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare dei suddetti bonus con le aliquote “ordinarie” del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).
4 ”Sismabonus acquisti” e “bonus casa acquisti”
Con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, e al c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR, la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha precisato che l’agevolazione può competere nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 (o del 36% per le spese 2026 e 2027), se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce “per la prima volta della detrazione”.
5 Acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali
La detrazione IRPEF prevista per l’acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali dall’art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR può competere, per le spese sostenute dal 2025, nella misura “maggiorata” (50% o 36%) se l’unità principale, cui il box è pertinenza, è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.
6 Interventi sulle parti comuni
Le aliquote “ordinarie” introdotte dalla L. 207/2024 si applicano anche agli:
- interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, di cui agli artt. 14 co. 2-quater e 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013;
- interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013;
- interventi antisismici che determinano la riduzione di una o due classi di rischio, di cui all’art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013.
Con la circ. 19.6.2025 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici (siano essi condomìni, condomìni minimi o edifici interamente posseduti da un unico proprietario composti da più unità) l’aliquota “maggiorata” debba “essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino”, se il condomino è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (la condizione della titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori).
Resta fermo che, per le spese imputate ai condòmini non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote “ordinarie” (36% o 30%).
7 Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%
Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione IRPEF continua a spettare nella misura del 50% (quindi, anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
8 Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025, non godono di agevolazioni fiscali le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili; l’esclusione si è resa necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”).
Per le spese sostenute dall’1.1.2025, pertanto, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non spetta:
- né il c.d. “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
- né l’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013.
8.1 Spese sostenute entro il 31.12.2024 con lavori ultimati successivamente
La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha chiarito che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono detraibili le spese sostenute entro il 31.12.2024 con il “bonus casa” o l’“ecobonus”, anche se gli interventi sono ultimati dall’1.1.2025.
8.2 Interventi che beneficiano del “superbonus”
Anche se l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili è agevolato con il “superbonus”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, non è possibile fruire dell’agevolazione per le spese sostenute dall’1.1.2025.
Tuttavia, la circ. 19.6.2025 n. 8 precisa che se entro il 31.12.2024 era stata presentata la CILA-S o l’istanza di acquisizione del titolo edilizio per le demolizioni-ricostruzioni, anche se l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili viene realizzato nel 2025, fermo restando che le relative spese sostenute dal 2025 non godono dell’agevolazione, ha rilevanza ai fini del miglioramento della classe energetica dell’edificio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 19 - SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA - OBBLIGO DI TRACCIABILITA'
Spese di trasferta e rappresentanza - Obbligo di tracciabilità dei pagamenti - Novità del DL 17.6.2025 n. 84
1 premessa
L’art. 1 co. 1 - 5 del DL 17.6.2025 n. 84, entrato in vigore il 18.6.2025, ha apportato alcune modifiche agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (introdotti dall’art. 1 co. 81 - 83 della L. 30.12.2024 n. 207, legge di bilancio 2025) per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC).
Analoghe condizioni operano per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti.
Decorrenza
Le novità introdotte dal DL 84/2025 presentano una decorrenza differenziata in relazione alla tipologia di spesa.
In ogni caso, sia le novità previste dal DL 84/2025, sia quelle introdotte dalla L. 207/2024, impatteranno per la prima volta sul modello REDDITI 2026, mentre non hanno ancora effetti in sede di modello REDDITI 2025, dal momento che non ne è comunque prevista un’applicazione anteriore al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”).
2 Spese di trasferta soggette a tracciabilità
Ai fini della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti o ai lavoratori autonomi e della deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, degli oneri sostenuti, devono essere pagate con strumenti che consentono la tracciabilità dell’esborso le seguenti spese:
- vitto e alloggio;
- viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.
Quale novità, il DL 84/2025 ha previsto che sono soggette all’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili solo le spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli altri strumenti individuati nel successivo § 7 come “non ammessi”.
Si ricorda che, ai fini in esame, rimangono fermi gli oneri documentali già previsti dalle disposizioni vigenti. In altre parole, i nuovi obblighi di tracciabilità non sono sostitutivi di quelli già esistenti, ma si sommano ad essi.
Alla luce di quanto sopra, di seguito, si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto “tipiche” che devono essere tracciate e di altre spese “tipiche” che, invece, possono continuare a essere sostenute in contanti.
Spese con obbligo di tracciabilità | Spese senza obbligo di tracciabilità |
Albergo e ristorante (sostenute in Italia) | Albergo e ristorante (sostenute all’estero) |
Taxi (sostenute in Italia) | Taxi (sostenute all’estero) |
Noleggio con conducente (sostenute in Italia) | Noleggio con conducente (sostenute all’estero) |
Biglietto di trasporto pubblico (es. treno, aereo, bus, tram, ecc.), ovunque sostenute | |
Posteggio dell’autoveicolo (ovunque sostenute) | |
Noleggio senza conducente (ovunque sostenute) |
3 Rimborsi delle Trasferte di dipendenti
3.1 Esclusione dal reddito in capo al dipendente
I rimborsi delle spese di trasferta come individuate nel precedente § 2 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti di tali spese, sostenute nel territorio dello Stato (novità del DL 84/2025), sono stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento individuati nel successivo § 7. Le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli altri strumenti individuati nel successivo § 7 come “non ammessi”.
In particolare, il nuovo obbligo riguarda le spese per trasferte effettuate:
- sia nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro;
- sia fuori da tale territorio comunale.
3.1.1 Trasferte nel territorio comunale
Le indennità e i rimborsi di spese percepiti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate.
Amministratori e collaboratori coordinati e continuativi
Ai fini dell’esclusione dal reddito, i nuovi obblighi di tracciabilità operano anche con riferimento alle trasferte:
- dei collaboratori coordinati e continuativi;
- degli amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
3.1.2 Trasferte fuori dal Comune
In caso di trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distinguere tre sistemi, l’uno alternativo all’altro:
- indennità forfetaria;
- rimborso misto;
- rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”).
Tipologia di rimborso | Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente |
Indennità forfetaria | Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a:
· 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; · 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero. La parte eccedente tali importi concorre, invece, a formare il reddito. |
Tipologia di rimborso | Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente |
Rimborso misto (nel caso in cui venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un’indennità di trasferta) |
I suddetti limiti sono ridotti a:
· 30,99 euro per trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all’estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente; · 15,49 euro per trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all’estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente. |
Rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”) |
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
I rimborsi per altre spese (es. telefono, lavanderia) non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di: · 15,49 euro per le trasferte in Italia; · 25,82 euro per le trasferte all’estero. |
3.1.3 Decorrenza
La disapplicazione del regime di tracciabilità dei pagamenti per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”).
Gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per le spese sostenute nel territorio dello Stato, alle condizioni sopra precisate, si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”), come già previsto dalla L. 207/2024.
3.2 Deducibilità per l’impresa e il professionista
Gli obblighi di tracciabilità delle spese individuate nel precedente § 2, sostenute nel territorio dello Stato, operano anche ai fini della deducibilità delle stesse dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, alle condizioni e nei limiti di seguito evidenziati.
3.2.1 Misura di deducibilità
In merito alla misura di deducibilità occorre distinguere tra:
- rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”);
- rimborsi forfetari e misti.
I rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti o collaboratori sono deducibili dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo nel limite di:
- 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia;
- 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all’estero.
In sede di dichiarazione dei redditi, per le imprese in contabilità ordinaria occorre quindi effettuare una variazione in aumento in misura pari ai costi imputati a Conto economico eventualmente indeducibili.
I rimborsi forfetari e misti sono interamente deducibili dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. In relazione ad essi, infatti, non operano i suddetti limiti di deducibilità.
3.2.2 Amministratori e collaboratori coordinati e continuativi
I nuovi obblighi di tracciabilità si estendono altresì alle spese di trasferta analiticamente rimborsate a collaboratori coordinati e continuativi o a titolari di altri redditi assimilati al lavoro dipendente (es. amministratori non titolari di partita IVA).
3.2.3 Decorrenza
Gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di cui ai precedenti § 3.2.1 e 3.2.2 si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”), in quanto sostanzialmente già previsti dalla L. 207/2024.
4 Rimborsi delle Trasferte di lavoratori autonomi
Anche ai fini della deducibilità dei rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato (novità del DL 84/2025), corrisposti a lavoratori autonomi, ivi inclusi artisti e professionisti, tali spese devono essere state sostenute con strumenti tracciati.
4.1 Committente impresa
Ferma restando la necessità che il professionista consulente sostenga le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato, con mezzi idonei a consentirne la tracciabilità, i relativi rimborsi sono deducibili in capo all’impresa o alla società anche per la parte eccedente 180,76 euro al giorno, per le “trasferte” effettuate in Italia, e a 258,23 euro al giorno, per le “trasferte” effettuate all’estero. Infatti, il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stato espunto dall’art. 95 co. 3-bis del TUIR e inserito nell’art. 109 co. 5-ter del medesimo TUIR, rendendo così certa l’inapplicabilità dei citati limiti per le prestazioni in esame.
Decorrenza
Le regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2024.
Come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1.7.2024 - 30.6.2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dall’1.7.2025, con riferimento al periodo d’imposta 1.7.2025 - 30.6.2026. Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30.6.2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1.7.2024 - 30.6.2025, non soggetto alle nuove disposizioni.
4.2 COMMITTENTE PROFESSIONISTA
Se il committente dell’artista o professionista è a sua volta un artista o professionista, con il DL 84/2025 la disposizione sui nuovi obblighi di tracciabilità è stata coordinata con quella dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Infatti, dal 2025 i rimborsi di tali costi non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, gli oneri in esame non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che li sostiene (art. 54-ter co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di insolvenza del committente (art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR).
4.2.1 Irrilevanza reddituale di rimborsi - Necessità di pagamento tracciato
In deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi elencati nel successivo § 7.
Ugualmente, nelle ipotesi di insolvenza del committente disciplinate dall’art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o tramite i sistemi elencati nel successivo § 7.
4.2.2 Decorrenza
Gli obblighi di tracciabilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC (sostenute nel territorio dello Stato), oggetto di riaddebito, e dei relativi rimborsi si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (quindi dal 2025, per i soggetti “solari”).
4.2.3 Addebito forfetario
Se le spese chieste a rimborso al committente fossero calcolate con criteri forfetari, i nuovi obblighi di tracciabilità dovrebbero essere inapplicabili, posto che la norma richiede che gli oneri siano addebitati “analiticamente” al committente. In questo caso, infatti, in capo al committente l’addebito di un importo forfetario avrebbe natura di compenso professionale e sarebbe comunque deducibile, senza che il professionista consulente che ha sostenuto la spesa debba fornirne il giustificativo.
5 Spese di trasferta dell’imprenditore o del professionista
Mettendo fine ai dubbi che l’originaria formulazione della norma aveva suscitato, il DL 84/2025 ha stabilito che, per essere deducibili, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato direttamente dall’imprenditore o dall’esercente arti e professioni per la propria attività, devono essere pagate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi individuati nel successivo § 7.
Decorrenza
Gli obblighi di tracciabilità relativi ai costi in esame si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, tali spese, se sostenute fino al 17.6.2025, sono deducibili anche se pagate con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante).
6 Spese di rappresentanza soggette a tracciabilità
Sono soggette all’obbligo di tracciabilità anche:
- le spese di rappresentanza;
- le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro (c.d. “spese per omaggi”).
Tale obbligo, previsto inizialmente solo a carico delle imprese per effetto della L. 207/2024, è stato esteso dal DL 84/2025 anche agli artisti e ai professionisti.
Pertanto, le spese in esame sono deducibili:
- da un lato, se il pagamento è eseguito con gli strumenti individuati nel successivo § 7;
- dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall’art. 108 co. 2 del TUIR (per i titolari di reddito d’impresa) e dall’art. 54-septies 2 del TUIR (per i titolari di reddito di lavoro autonomo).
Ai fini della deducibilità, rimangono altresì fermi gli oneri documentali previsti dalle disposizioni vigenti.
6.1 Esclusione delle spese di pubblicità e sponsorizzazione
Dal momento che hanno diversa natura dalle spese di rappresentanza, sono escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:
- sia le spese di pubblicità;
- sia le spese di sponsorizzazione.
Per tali spese, ai fini della relativa deducibilità, restano tuttavia applicabili i consueti oneri documentali definiti dalle vigenti disposizioni.
6.2 Decorrenza
Per i titolari di reddito d’impresa, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti “solari”).
Per gli esercenti arti e professioni, invece, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate:
- fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante);
- dal 18.6.2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili indicati nel successivo § 7.
7 Individuazione degli strumenti di pagamento tracciabili
Affinché le spese e i relativi rimborsi continuino a essere, rispettivamente, deducibili per l’impresa e l’esercente arti e professioni e non imponibili in capo al dipendente (alle condizioni e negli importi sopra evidenziati), il pagamento deve essere “tracciabile” secondo quanto di seguito precisato.
A tal fine, si fornisce un riepilogo esemplificativo e non esaustivo degli strumenti di pagamento ammessi e non ammessi ai fini del rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilità.
Strumenti di pagamento ammessi | Strumenti di pagamento non ammessi |
Carta di credito o debito (bancomat) | Denaro contante |
Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN | Software che rende tracciabili i pagamenti in contanti senza collegamento a un IBAN |
Telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass) | Circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi |
Bonifico bancario o postale | |
Assegno |
8 Prova del pagamento “tracciato”
In assenza di indicazioni normative, per dimostrare al datore di lavoro o al committente di aver utilizzato i mezzi di pagamento tracciabili elencati nel precedente § 7, il dipendente, collaboratore o consulente della società o del professionista dovrebbe, in alternativa:
- utilizzare una carta di credito o di debito a uso aziendale o professionale;
- consegnare al datore di lavoro o al committente le fotocopie degli scontrini dei POS rilasciati, ad esempio, dal tassista o dal conducente, nelle ipotesi in cui non si disponga di una carta aziendale e si debba quindi eseguire il pagamento con propri strumenti tracciabili.
Nel caso in cui le spese siano sostenute da professionisti, sembra opportuno che, nella lettera d’incarico, sia previsto che il pagamento delle spese soggette ai nuovi obblighi di tracciabilità avvenga con i suddetti strumenti tracciabili.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 18 - PROROGA DEI VERSAMENTI
Contribuenti che svolgono
attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti
1 premessa
Con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2025;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel DLgs. 12.6.2025 n. 81.
2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 13 del DL 84/2025 prevede che la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
2.1 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
L’art. 13 del DL 84/2025 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:
- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Attività | Ricavi o compensi | Accesso alla proroga |
Con ISA | Fino a 5.164.569,00 euro | SÌ |
Con ISA | Oltre 5.164.569,00 euro | NO |
Senza ISA | Fino a 5.164.569,00 euro | NO |
Senza ISA | Oltre 5.164.569,00 euro | NO |
Soggetti che svolgono attività agricole
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”
L’art. 13 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
2.4 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 13 del DL 84/2025, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure del 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2025
La proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2025 per effetto della:
- data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2025);
- data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2024 - 30.6.2025).
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2024 e approvazione del bilancio il 23.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al 2024 e del primo acconto del 2025 scadono ordinariamente:
- il 31.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.8.2025 (30° giorno successivo al 31.7.2025), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all’1.9.2025.
Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2024 - 30.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2024-2025 e del primo acconto del periodo d’imposta 2025-2026 scadono ordinariamente:
- il 31.12.2025 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.1.2026 (30° giorno successivo al 31.12.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.
3 versamenti che rientrano nella proroga
La proroga prevista dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano quindi nella proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti, ad esempio:
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRES;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
- il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 di addizionali e maggiorazioni IRES (es. per le società “di comodo”);
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex 190/2014;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
- l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2024 di chi ha aderito al concordato preventivo;
- le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
- le altre imposte sostitutive che rinviano ai termini di versamento delle imposte dirette;
- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- le ritenute d’acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2024, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l’importo di 1.032,91 euro (se il relativo versamento non è già stato effettuato).
3.1 Versamento del saldo IVA 2024
La proroga disposta dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2024 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2025).
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17.3.2025 (in quanto il 16.3.2025 cadeva di domenica), potrà essere effettuato entro il 21.7.2025, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.
Se il versamento del saldo IVA 2024 viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.
Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2024:
- entro il 21.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 18 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
- entro il 20.8.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 21.7.2025 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 21.7.2025 al 20.8.2025 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%).
3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, i termini del 21.7.2025 e del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
Soci di srl “non trasparenti”
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:
- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.
4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti
Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 21.7.2025 o del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.
Si ricorda infatti che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 20 del DLgs. 241/97 dall’art. 8 del DLgs. 1/2024:
- le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA;
- il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre.
In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
Resta confermato che l’opzione per la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi del 4% annuo.
4.1 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 21.7.2025
Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 21.7.2025 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:
- versare la seconda rata entro il 20.8.2025 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2025);
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 21.7.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
Importo da rateizzare senza maggiorazione dello 0,4% | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 21.7.2025 | 0,00% |
2 | 20.8.2025 (differimento per il periodo feriale) |
0,28% |
3 | 16.9.2025 | 0,61% |
4 | 16.10.2025 | 0,94% |
5 | 17.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica) |
1,27% |
6 | 16.12.2025 | 1,60% |
4.2 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 20.8.2025
Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:
- versare la seconda rata entro il 16.9.2025;
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.8.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
Importo da rateizzare maggiorato dello 0,4% | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 20.8.2025 (30° giorno successivo al 21.7.2025) |
0,00% |
2 | 16.9.2025 | 0,29% |
3 | 16.10.2025 | 0,62% |
4 | 17.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica) |
0,95% |
5 | 16.12.2025 | 1,28% |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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