CIRCOLARE N. 26 -TASSAZIONE AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Tassazione auto aziendali 2025: valore normale per consegne dopo il 30 giugno 2025
In questo articolo:
- Caso esaminato
- Contesto normativo, evoluzione
- I tre regimi di tassazione per le auto aziendali
- Contratto 2024 e consegna post-30 giugno 2025, applicazione del valore normale
- Implicazioni pratiche
Il 22 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 192, riguardante le modalità di tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti: in particolare, quei veicoli ordinati e contrattualizzati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati ai lavoratori dopo il 30 giugno 2025.
Con questo chiarimento, l’Amministrazione conferma che, per tali casi, non è possibile applicare né le aliquote agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 né il regime transitorio in scadenza al primo semestre 2025, imponendo quindi il calcolo del fringe benefit secondo il “valore normale” del bene.
Caso esaminato
La Società istante assegna ai propri dipendenti autovetture aziendali in uso promiscuo tramite contratti stipulati, in alcuni casi, prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell’ordine.
Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, delle nuove percentuali di tassazione del fringe benefit previste dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48, L. 207/2024), la Società si interroga su quale normativa applicare per i veicoli il cui contratto di assegnazione sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024 ma consegnato dopo tale data.
L’Istante sostiene che, in coerenza con il principio di certezza del diritto e con il principio di cassa che disciplina l’attribuzione dei compensi in natura, per il calcolo del fringe benefit debba farsi esclusivo riferimento alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, ossia:
- La stipula entro il 31 dicembre 2024 consentirebbe l’applicazione delle regole previgenti, indipendentemente dalla data effettiva di consegna del veicolo.
- La data di consegna influirebbe unicamente sul momento di decorrenza dell’uso promiscuo da parte del dipendente e, dunque, sull’inizio della tassazione, ma non sulla disciplina fiscale di riferimento.
Secondo la Società istante, questa interpretazione garantirebbe stabilità e prevedibilità nell’applicazione delle nuove percentuali, evitando possibili disparità di trattamento basate su mere differenze temporali tra ordine e consegna del veicolo.
Contesto normativo, evoluzione
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha profondamente rivisto il trattamento fiscale dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, sostituendo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, che fino al 31 dicembre 2024 prevedeva un’imposizione forfetaria pari al 50% del costo chilometrico ACI per 15.000 km.
NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2025, per incentivare la transizione ecologica, tale percentuale è stata ridotta al 10% per i veicoli elettrici a batteria, al 20% per gli ibridi plug-in e fissata al 50% per tutte le altre motorizzazioni.
Inoltre, il Decreto “Bollette” (DL 19/2025, art. 6 comma 2-bis) ha introdotto, con il nuovo comma 48-bis, un regime transitorio che estende l’applicazione della disciplina previgente ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025; con la circolare n. 10/2025 l’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, per fare ricadere un veicolo nel regime transitorio, è determinante non solo la data dell’ordine, ma anche quella effettiva di consegna al dipendente.
I tre regimi di tassazione per le auto aziendali
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e dal Decreto “Bollette”, dal 2025 si sono venuti a determinare tre distinti regimi di tassazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti:
- Nuova disciplina ecologica – applicabile ai veicoli immatricolati, contrattualizzati e consegnati dal 1° gennaio 2025 in poi, con aliquote agevolate (10 % per veicoli elettrici a batteria, 20 % per ibridi plug-in, 50 % per le altre motorizzazioni);
- Regime transitorio - mantiene in vigore fino al 30 giugno 2025 le regole previste al 31 dicembre 2024 per il calcolo del fringe benefit sulle auto aziendali in uso promiscuo. In pratica, tutte le vetture già affidate ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 continuano a essere tassate secondo i coefficienti basati sulle emissioni di CO₂, così come quelle ordinate entro fine 2024 ma consegnate nel primo semestre 2025. Ciò significa che, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, l’imponibile si ottiene applicando al costo chilometrico ACI per 15.000 km una percentuale che varia in funzione delle emissioni:
- il 25% per veicoli fino a 60 g/km,
- il 30% per quelli tra 61 e 160 g/km,
- il 50 % per 161–190 g/km e il 60 % oltre 190 g/km.
NOTA BENE: La chiave per sfruttare questo trattamento più favorevole era quindi che la consegna fosse avvenuta entro il 30 giugno 2025.
- Valore normale – il terzo regime più svantaggioso, si applica a tutte le auto aziendali che non rientrano né nella nuova disciplina ecologica né nel regime transitorio: in questo caso il fringe benefit viene calcolato sul “valore normale” del veicolo, così come definito dall’art. 9 del TUIR. In pratica, anziché utilizzare percentuali forfetarie agevolate sul costo chilometrico ACI, si prende a riferimento il canone effettivamente pagato dall’azienda per il leasing o il noleggio del mezzo, al netto dell’indennità chilometrica per l’uso lavorativo. Questo metodo, oltre a richiedere un maggior lavoro di documentazione, comporta tipicamente un imponibile più elevato—spesso molto superiore alle aliquote agevolate—e quindi una tassazione del benefit sensibilmente più gravosa per il dipendente.
Contratto 2024 e consegna post-30 giugno 2025, applicazione del valore normale
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, la Società istante aveva formalizzato il contratto di assegnazione dell’auto il 27 dicembre 2024, pur prevedendo la consegna del veicolo non prima del 1° luglio 2025, su esplicita richiesta del cliente.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato nella risposta n. 192/2025 che, non essendo rispettati congiuntamente i tre presupposti—immatricolazione, stipula del contratto e effettiva consegna—tutti successivamente al 1° gennaio 2025, la nuova disciplina ecologica non può applicarsi; analogamente, non ricorrendo la consegna entro il 30 giugno 2025, la fattispecie sfugge al regime transitorio.
Di conseguenza, per i veicoli ordinati entro il 2024 ma consegnati dopo il semestre iniziale del 2025, l’imponibile del fringe benefit viene determinato secondo il “valore normale” del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR (ad esempio, sul canone di leasing o noleggio al netto dell’utilizzo aziendale), con un carico fiscale più oneroso in assenza delle percentuali agevolate.
Implicazioni pratiche
Il ricorso al regime del “valore normale” comporta per il dipendente un’onerosa tassazione del fringe benefit, poiché tale valore – calcolato sul canone reale di leasing o noleggio al netto dell’uso aziendale – è in genere superiore all’imponibile determinato con i coefficienti agevolati.
Di conseguenza, è essenziale pianificare con attenzione le tempistiche di ordine e consegna dei veicoli, al fine di farli rientrare nei regimi più favorevoli e contenere l’ammontare del benefit assoggettato a tassazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 25 - POLIZZE CATASTROFALI-SI AVVICINA IL TERMINE PER STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA
Polizze catastrofali: come gestire l’obbligo ai fini dell’accesso alle agevolazioni
Si sta avvicinando alla completa operatività l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali, requisito essenziale per accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Sarà necessario dimostrare la stipula della polizza: dal 30 giugno 2025, per le grandi imprese; dal 2 ottobre 2025, per le medie imprese; dal 1° gennaio 2026, per micro e piccole imprese e tutte le imprese di pesca e acquacoltura. Per un corretto adempimento, è essenziale, quindi, conoscere gli aspetti chiave dell’obbligo. Sette i possibili scenari che si possono presentare. Quali?
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025).
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.
Come chiarito dalla relazione illustrativa del D.M. n. 18/2025, sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti.
Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile), che continuano ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (art. 1, commi 515 e seguenti, legge n. 234/2021).
La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l’accesso a numerosi incentivi pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 102, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 18 giugno 2025 (pubblicato il 25 luglio 2025), ha dettagliato le misure agevolative gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.
L’elenco comprende importanti incentivi, come Smart&Start, i contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l’economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, startup e venture capital.
A seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il termine per adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è fissato:
- al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE;
- al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e per tutte le imprese di pesca e acquacoltura.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) n. 2775/2023, l’obbligo assicurativo è scattato dal 31 marzo 2025, ma fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non è stato valutato ai fini dell’accesso alle agevolazioni.
I rischi da assicurare sono:
- a) alluvione, esondazione, inondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
- b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”;
- c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”).
Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Inoltre, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 non sono coperti i danni:
- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.
I premi assicurativi saranno calcolati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
I premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2024 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. L’articolo 1, comma 3-ter, del D.L. n. 39/2025 ha escluso l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal D.M. n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.
Si forniscono le prime indicazioni del Ministero delle Imprese sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al decreto 18/2025.
- Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
- Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
- I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
- No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
- I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
- No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
- L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
- Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
- Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
- Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile (imprese agricole).
- Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
- L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
- Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
- L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
- L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
- Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
- L’obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
- Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
- L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
- La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere auto-applicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
- La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?
- No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 24 -NOVITA' IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026
NOVITA’ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026
1) Introduzione
2) Termini e modalità di adesione
3) Novità per l’adesione al biennio 2025-2026:
3a) Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario
3b) Cause di esclusione dal CPB
3c) Cause di cessazione del CPB
3d) Adeguamento della proposta per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente
3e) Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale
3f) Introduzione di un tetto all’imposta sostitutiva sul maggior reddito con-cordato
3g) Deduzione del costo del lavoro incrementale
4) Sanatoria 2019-2023
5) Onorari
1) Introduzione
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’istituto del Concordato Preventivo Biennale (di seguito anche “CPB”), che consiste nella proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione del reddito derivante dall’esercizio di impresa, di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina del concordato preventivo biennale si rimanda alla circolare di Studio n. 19 del 28 settembre 2024.
A seguito delle recenti novità introdotte dal D.Lgs 81/2025 c.d. “Decreto correttivo”, in vigore dal 13 giugno 2025, e della pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2025 del 24 giugno 2025 si propone un esame delle novità relative alla disciplina del Concordato 2025-2026.
2) Termini e modalità di adesione
Per l’anno d’imposta 2025, i soggetti che intendono aderire al CPB devono farlo tassativamente entro il 30 settembre 2025 ovvero, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”, mediante l’invio telematico del “Modello CPB 2025-2026”.
L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiara-zione dei redditi (modello Redditi 2025);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello Redditi 2025.
L’eventuale revoca dell’adesione alla proposta di CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire entro il 30 settembre 2025 con l’invio dello stesso “Modello CPB”.
3) Novità per l’adesione al biennio 2025-2026
- 3 a) - Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario
Con l’art. 7 del Decreto correttivo è stata esclusa la possibilità di adesione al CPB per i soggetti in regime forfettario.
- 3b) - Cause di esclusione dal CPB
Il Decreto correttivo, con l’art. 9, ha introdotto due ulteriori nuove cause di esclusione riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del CPB 2025-2026.
Il particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. La disposizione prevede l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda l’ente associativo, società tra professionisti o società tra avvocati che intenda aderire al CPB. Tale facoltà risulta, infatti, preclusa se uno o più dei soci o associati, titolari di redditi da lavoro autonomo, non aderiscono al CPB.
È fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA rispettivamente per l’attività esercitata dall’associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, o per l’attività svolta dal professionista.
Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo.
- 3/c) - Cause di cessazione del CPB
Sempre con l’art. 9, sono state introdotte due ulteriori nuove cause di cessazione riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB 2025-2026.
Il particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti o a una società tra avvocati. La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo
laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda l’ente associativo, società tra professionisti o società tra avvocati. Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti se per uno o più dei soci o associati, che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo, viene meno il CPB.
Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo.
- 3d) - Adeguamento della proposta per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal con-tribuente
In fase di inserimento dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB, il contribuente ha la facoltà di comunicare all’Agenzia delle Entrate la presenza di eventi straordinari verificatisi nel corso del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, prima dell’elaborazione della proposta. Gli eventi straordinari devono aver condizionato il regolare svolgimento dell’attività economica comportando una sospensione della stessa per un periodo temporale significativo e, in particolare, si tratta di:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Odine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Qualora venga comunicata una delle suddette circostanze, viene applicata una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti:
- del 10% se l’attività è stata sospesa per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20% se l’attività è stata sospesa per un periodo compreso tra 60 e 120 giorni;
- del 30% se l’attività è stata sospesa per un periodo superiore a 120 giorni.
- 3/e) - Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale
L’art. 14 del Decreto correttivo ha introdotto specifici limiti massimi alla proposta di reddito concordato, stabilendo che essa non può superare una determinata soglia rispetto al reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, rettificato secondo i criteri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.
Tali limiti sono stabiliti in funzione al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, nella misura del:
- 10% in caso di punteggio ISA pari a 10;
- 15% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di reddito concordato risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della prevista metodologia di elaborazione.
- 3f) - Introduzione di un tetto all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
L’art. 8 del Decreto correttivo prevede che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente, eccedente l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera detto importo, l’imposta sostitutiva sia applicata nella misura del:
- 43% per i soggetti IRPEF;
- 24% per i soggetti IRES.
Per gli importi fino al 85.000 si applica l’imposta sostitutiva nelle seguenti misure:
- 15% per soggetti con punteggio ISA inferiore a 6;
- 12% per soggetti con punteggio ISA superiore a 6 e inferiore a 8;
- 10% per soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8.
- 3g) - Deduzione del costo del lavoro incrementale
Con l’art. 13 del Decreto correttivo tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione viene inclusa anche la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs 216/2023).
Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo
4) Sanatoria 2019-2023
Con il Decreto-legge del 17 giugno 2025 n. 84 è stata introdotta, anche per i soggetti che aderiscono al CPB per il biennio 2025-2026, la possibilità di fruire del ravvedimento speciale versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Si tratta di una norma che ricalca quanto già previsto nel 2024.
L’imposta sostitutiva andrà versata in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
Per i soggetti che aderiscono al ravvedimento speciale, i termini di decadenza degli accertamenti relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
Per ulteriori approfondimenti riguardanti la sanatoria si rimanda alla circolare di Studio n. 42 del 18 ottobre 2024.
5) Onorari
L’onorario previsto per la gestione completa del CPB, consistente nella valutazione circa la convenienza della proposta e nella compilazione del modello, nel ricalcolo degli acconti di imposta 2025 in caso di adesione, verrà quantificato a seconda del grado di complessità della pratica ed in base al tempo impiegato, che verrà successivamente consuntivato.
È comunque previsto un compenso minimo per ciascuna categoria di contribuenti:
- imprese individuali, minimo di 200 euro;
- società di capitali e società di persone, minimo di 300 euro.
Si precisa che l’onorario sarà dovuto anche nel caso in cui, a seguito della valutazione della convenienza, il cliente decida di non aderire al CPB.
In ragione dei tempi ristretti previsti dalla normativa (termine ultimo di adesione al 30.09.2025) si chiede di confermare la richiesta di assistenza da parte dello Studio inviando una mail di conferma al professionista di riferimento entro il 18.09.2025 con il testo sotto riportato
TESTO FAC SIMILE DI INCARICO (da inviare via mail) | Il Sottoscritto __________________________________, legale rappresentante/Titolare della società/Ditta ______________________,
dichiara di Volersi avvalere dell’assistenza del Vostro studio per la pratica di “Concordato preventivo biennale 2025-2026” confermando gli onorari da voi comunicati. In fede Sig. ______________________ |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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