CIRCOLARE N. 26 -TASSAZIONE AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Tassazione auto aziendali 2025: valore normale per consegne dopo il 30 giugno 2025

 

In questo articolo:

Il 22 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 192, riguardante le modalità di tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti: in particolare, quei veicoli ordinati e contrattualizzati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati ai lavoratori dopo il 30 giugno 2025.

Con questo chiarimento, l’Amministrazione conferma che, per tali casi, non è possibile applicare né le aliquote agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 né il regime transitorio in scadenza al primo semestre 2025, imponendo quindi il calcolo del fringe benefit secondo il “valore normale” del bene.

Caso esaminato

La Società istante assegna ai propri dipendenti autovetture aziendali in uso promiscuo tramite contratti stipulati, in alcuni casi, prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell’ordine.

Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, delle nuove percentuali di tassazione del fringe benefit previste dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48, L. 207/2024), la Società si interroga su quale normativa applicare per i veicoli il cui contratto di assegnazione sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024 ma consegnato dopo tale data.

L’Istante sostiene che, in coerenza con il principio di certezza del diritto e con il principio di cassa che disciplina l’attribuzione dei compensi in natura, per il calcolo del fringe benefit debba farsi esclusivo riferimento alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, ossia:

  1. La stipula entro il 31 dicembre 2024 consentirebbe l’applicazione delle regole previgenti, indipendentemente dalla data effettiva di consegna del veicolo.
  2. La data di consegna influirebbe unicamente sul momento di decorrenza dell’uso promiscuo da parte del dipendente e, dunque, sull’inizio della tassazione, ma non sulla disciplina fiscale di riferimento.

Secondo la Società istante, questa interpretazione garantirebbe stabilità e prevedibilità nell’applicazione delle nuove percentuali, evitando possibili disparità di trattamento basate su mere differenze temporali tra ordine e consegna del veicolo.

Contesto normativo, evoluzione

La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha profondamente rivisto il trattamento fiscale dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, sostituendo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, che fino al 31 dicembre 2024 prevedeva un’imposizione forfetaria pari al 50% del costo chilometrico ACI per 15.000 km.

NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2025, per incentivare la transizione ecologica, tale percentuale è stata ridotta al 10% per i veicoli elettrici a batteria, al 20% per gli ibridi plug-in e fissata al 50% per tutte le altre motorizzazioni.

Inoltre, il Decreto “Bollette” (DL 19/2025, art. 6 comma 2-bis) ha introdotto, con il nuovo comma 48-bis, un regime transitorio che estende l’applicazione della disciplina previgente ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025; con la circolare n. 10/2025 l’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, per fare ricadere un veicolo nel regime transitorio, è determinante non solo la data dell’ordine, ma anche quella effettiva di consegna al dipendente.

I tre regimi di tassazione per le auto aziendali

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e dal Decreto “Bollette”, dal 2025 si sono venuti a determinare tre distinti regimi di tassazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti:

  1. Nuova disciplina ecologica – applicabile ai veicoli immatricolati, contrattualizzati e consegnati dal 1° gennaio 2025 in poi, con aliquote agevolate (10 % per veicoli elettrici a batteria, 20 % per ibridi plug-in, 50 % per le altre motorizzazioni);
  2. Regime transitorio - mantiene in vigore fino al 30 giugno 2025 le regole previste al 31 dicembre 2024 per il calcolo del fringe benefit sulle auto aziendali in uso promiscuo. In pratica, tutte le vetture già affidate ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 continuano a essere tassate secondo i coefficienti basati sulle emissioni di CO₂, così come quelle ordinate entro fine 2024 ma consegnate nel primo semestre 2025. Ciò significa che, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, l’imponibile si ottiene applicando al costo chilometrico ACI per 15.000 km una percentuale che varia in funzione delle emissioni:
  • il 25% per veicoli fino a 60 g/km,
  • il 30% per quelli tra 61 e 160 g/km,
  • il 50 % per 161–190 g/km e il 60 % oltre 190 g/km.

NOTA BENE: La chiave per sfruttare questo trattamento più favorevole era quindi che la consegna fosse avvenuta entro il 30 giugno 2025.

  1. Valore normale – il terzo regime più svantaggioso, si applica a tutte le auto aziendali che non rientrano né nella nuova disciplina ecologica né nel regime transitorio: in questo caso il fringe benefit viene calcolato sul “valore normale” del veicolo, così come definito dall’art. 9 del TUIR. In pratica, anziché utilizzare percentuali forfetarie agevolate sul costo chilometrico ACI, si prende a riferimento il canone effettivamente pagato dall’azienda per il leasing o il noleggio del mezzo, al netto dell’indennità chilometrica per l’uso lavorativo. Questo metodo, oltre a richiedere un maggior lavoro di documentazione, comporta tipicamente un imponibile più elevato—spesso molto superiore alle aliquote agevolate—e quindi una tassazione del benefit sensibilmente più gravosa per il dipendente.

Contratto 2024 e consegna post-30 giugno 2025, applicazione del valore normale

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, la Società istante aveva formalizzato il contratto di assegnazione dell’auto il 27 dicembre 2024, pur prevedendo la consegna del veicolo non prima del 1° luglio 2025, su esplicita richiesta del cliente.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato nella risposta n. 192/2025 che, non essendo rispettati congiuntamente i tre presupposti—immatricolazione, stipula del contratto e effettiva consegna—tutti successivamente al 1° gennaio 2025, la nuova disciplina ecologica non può applicarsi; analogamente, non ricorrendo la consegna entro il 30 giugno 2025, la fattispecie sfugge al regime transitorio.

Di conseguenza, per i veicoli ordinati entro il 2024 ma consegnati dopo il semestre iniziale del 2025, l’imponibile del fringe benefit viene determinato secondo il “valore normale” del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR (ad esempio, sul canone di leasing o noleggio al netto dell’utilizzo aziendale), con un carico fiscale più oneroso in assenza delle percentuali agevolate.

Implicazioni pratiche

Il ricorso al regime del “valore normale” comporta per il dipendente un’onerosa tassazione del fringe benefit, poiché tale valore – calcolato sul canone reale di leasing o noleggio al netto dell’uso aziendale – è in genere superiore all’imponibile determinato con i coefficienti agevolati.

Di conseguenza, è essenziale pianificare con attenzione le tempistiche di ordine e consegna dei veicoli, al fine di farli rientrare nei regimi più favorevoli e contenere l’ammontare del benefit assoggettato a tassazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 25 - POLIZZE CATASTROFALI-SI AVVICINA IL TERMINE PER STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA

Polizze catastrofali: come gestire l’obbligo ai fini dell’accesso alle agevolazioni

Si sta avvicinando alla completa operatività l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali, requisito essenziale per accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Sarà necessario dimostrare la stipula della polizza: dal 30 giugno 2025, per le grandi imprese; dal 2 ottobre 2025, per le medie imprese; dal 1° gennaio 2026, per micro e piccole imprese e tutte le imprese di pesca e acquacoltura. Per un corretto adempimento, è essenziale, quindi, conoscere gli aspetti chiave dell’obbligo. Sette i possibili scenari che si possono presentare. Quali?

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023art. 1, commi 101-111) e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025).

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Come chiarito dalla relazione illustrativa del D.M. n. 18/2025, sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti.

Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile), che continuano ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (art. 1, commi 515 e seguenti, legge n. 234/2021).

La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l’accesso a numerosi incentivi pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 102, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 18 giugno 2025 (pubblicato il 25 luglio 2025), ha dettagliato le misure agevolative gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.

L’elenco comprende importanti incentivi, come Smart&Start, i contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l’economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, startup e venture capital.

A seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il termine per adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è fissato:

- al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE;

- al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e per tutte le imprese di pesca e acquacoltura.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) n. 2775/2023, l’obbligo assicurativo è scattato dal 31 marzo 2025, ma fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non è stato valutato ai fini dell’accesso alle agevolazioni.

 

rischi da assicurare sono:

  1. a) alluvioneesondazioneinondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
  2. b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”;
  3. c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:

- la mareggiata; la marea;

- il maremoto;

- la penetrazione di acqua marina;

- la variazione della falda freatica;

- l’umidità;

- lo stillicidio;

- il trasudamento;

- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”).

Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Inoltre, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 non sono coperti i danni:

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;

- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.

premi assicurativi saranno calcolati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

I premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2024 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. L’articolo 1, comma 3-ter, del D.L. n. 39/2025 ha escluso l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal D.M. n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.

Si forniscono le prime indicazioni del Ministero delle Imprese sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al decreto 18/2025.

 

  1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
  2. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

 

  1. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
  2. No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

 

  1. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
  2. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

 

  1. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
  2. Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

 

  1. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
  2. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile (imprese agricole).

 

  1. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
  2. L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

 

  1. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
  2. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

 

  1. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
  2. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

 

  1. L’obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
  2. Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

  1. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
  2. L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 

  1. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
    R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere auto-applicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
    Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

 

  1. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?
  2. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 24 -NOVITA' IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

NOVITA’ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

 

1) Introduzione

2) Termini e modalità di adesione

3) Novità per l’adesione al biennio 2025-2026:

3a) Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

3b) Cause di esclusione dal CPB

3c) Cause di cessazione del CPB

3d) Adeguamento della proposta per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente

3e) Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale

3f) Introduzione di un tetto all’imposta sostitutiva sul maggior reddito con-cordato

3g) Deduzione del costo del lavoro incrementale

4) Sanatoria 2019-2023

5) Onorari

 

1) Introduzione

 

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’istituto del Concordato Preventivo Biennale (di seguito anche “CPB”), che consiste nella proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione del reddito derivante dall’esercizio di impresa, di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina del concordato preventivo biennale si rimanda alla circolare di Studio n. 19 del 28 settembre 2024.

A seguito delle recenti novità introdotte dal D.Lgs 81/2025 c.d. “Decreto correttivo”, in vigore dal 13 giugno 2025, e della pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2025 del 24 giugno 2025 si propone un esame delle novità relative alla disciplina del Concordato 2025-2026.

 

 

 

 

2) Termini e modalità di adesione

 

Per l’anno d’imposta 2025, i soggetti che intendono aderire al CPB devono farlo tassativamente entro il 30 settembre 2025 ovvero, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”, mediante l’invio telematico del “Modello CPB 2025-2026”.

L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

  • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiara-zione dei redditi (modello Redditi 2025);
  • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello Redditi 2025.

 

L’eventuale revoca dell’adesione alla proposta di CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire entro il 30 settembre 2025 con l’invio dello stesso “Modello CPB”.

 

3) Novità per l’adesione al biennio 2025-2026

 

  • 3 a) - Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

 

Con l’art. 7 del Decreto correttivo è stata esclusa la possibilità di adesione al CPB per i soggetti in regime forfettario.

 

  • 3b) - Cause di esclusione dal CPB

 

Il Decreto correttivo, con l’art. 9, ha introdotto due ulteriori nuove cause di esclusione riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del CPB 2025-2026.

Il particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. La disposizione prevede l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda l’ente associativo, società tra professionisti o società tra avvocati che intenda aderire al CPB. Tale facoltà risulta, infatti, preclusa se uno o più dei soci o associati, titolari di redditi da lavoro autonomo, non aderiscono al CPB.

È fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA rispettivamente per l’attività esercitata dall’associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, o per l’attività svolta dal professionista.

Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo.

 

  • 3/c) - Cause di cessazione del CPB

 

Sempre con l’art. 9, sono state introdotte due ulteriori nuove cause di cessazione riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB 2025-2026.

Il particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti o a una società tra avvocati. La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo

 

laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda l’ente associativo, società tra professionisti o società tra avvocati. Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti se per uno o più dei soci o associati, che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo, viene meno il CPB.

Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo.

 

  • 3d) - Adeguamento della proposta per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal con-tribuente

 

In fase di inserimento dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB, il contribuente ha la facoltà di comunicare all’Agenzia delle Entrate la presenza di eventi straordinari verificatisi nel corso del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, prima dell’elaborazione della proposta. Gli eventi straordinari devono aver condizionato il regolare svolgimento dell’attività economica comportando una sospensione della stessa per un periodo temporale significativo e, in particolare, si tratta di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Odine o alla Cassa previdenziale di competenza.

 

Qualora venga comunicata una delle suddette circostanze, viene applicata una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti:

  • del 10% se l’attività è stata sospesa per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20% se l’attività è stata sospesa per un periodo compreso tra 60 e 120 giorni;
  • del 30% se l’attività è stata sospesa per un periodo superiore a 120 giorni.

 

  • 3/e) - Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale

 

L’art. 14 del Decreto correttivo ha introdotto specifici limiti massimi alla proposta di reddito concordato, stabilendo che essa non può superare una determinata soglia rispetto al reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, rettificato secondo i criteri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Tali limiti sono stabiliti in funzione al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, nella misura del:

  • 10% in caso di punteggio ISA pari a 10;
  • 15% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

 

Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di reddito concordato risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della prevista metodologia di elaborazione.

  • 3f) - Introduzione di un tetto all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

 

L’art. 8 del Decreto correttivo prevede che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente, eccedente l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera detto importo, l’imposta sostitutiva sia applicata nella misura del:

  • 43% per i soggetti IRPEF;
  • 24% per i soggetti IRES.

 

Per gli importi fino al 85.000 si applica l’imposta sostitutiva nelle seguenti misure:

  • 15% per soggetti con punteggio ISA inferiore a 6;
  • 12% per soggetti con punteggio ISA superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 10% per soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8.

 

  • 3g) - Deduzione del costo del lavoro incrementale

 

Con l’art. 13 del Decreto correttivo tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione viene inclusa anche la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs 216/2023).

Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo

 

4) Sanatoria 2019-2023

 

Con il Decreto-legge del 17 giugno 2025 n. 84 è stata introdotta, anche per i soggetti che aderiscono al CPB per il biennio 2025-2026, la possibilità di fruire del ravvedimento speciale versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Si tratta di una norma che ricalca quanto già previsto nel 2024.

L’imposta sostitutiva andrà versata in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Per i soggetti che aderiscono al ravvedimento speciale, i termini di decadenza degli accertamenti relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti la sanatoria si rimanda alla circolare di Studio n. 42 del 18 ottobre 2024.

 

5) Onorari

 

L’onorario previsto per la gestione completa del CPB, consistente nella valutazione circa la convenienza della proposta e nella compilazione del modello, nel ricalcolo degli acconti di imposta 2025 in caso di adesione, verrà quantificato a seconda del grado di complessità della pratica ed in base al tempo impiegato, che verrà successivamente consuntivato.

È comunque previsto un compenso minimo per ciascuna categoria di contribuenti:

 

 

  • imprese individuali, minimo di 200 euro;
  • società di capitali e società di persone, minimo di 300 euro.

 

Si precisa che l’onorario sarà dovuto anche nel caso in cui, a seguito della valutazione della convenienza, il cliente decida di non aderire al CPB.

 

In ragione dei tempi ristretti previsti dalla normativa (termine ultimo di adesione al 30.09.2025) si chiede di confermare la richiesta di assistenza da parte dello Studio inviando una mail di conferma al professionista di riferimento entro il 18.09.2025 con il testo sotto riportato

 

TESTO FAC SIMILE DI INCARICO (da inviare via mail) Il Sottoscritto __________________________________, legale rappresentante/Titolare  della società/Ditta ______________________,

dichiara di Volersi avvalere dell’assistenza del Vostro studio per la pratica di “Concordato preventivo biennale 2025-2026” confermando gli onorari da voi comunicati.

In fede

Sig. ______________________

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 23- COMUNICAZIONE CHIUSURA STUDIO

Oggetto:    C O M U N I C A Z I O N E

 

Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.

Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.

Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale

 

DAL   11/8/2025   AL   29/08/2025 COMPRESI

 

Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 22 -COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 2 TRIM 2025

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2025 AL

30 SETTEMBRE 2025

 

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Settembre 2025 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2025, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni. 

In particolare, come già illustrato nella nostra Circolare n. 9/2024 è stata innalzata la soglia minima per il versamento dell’Iva sia mensile che trimestrale, passando da euro 25,82 a euro 100,00. In questo modo, se l’importo dovuto non supera i 100,00 euro, il versamento avviene con quello del mese/trimestre successivo,

 

e comunque anche se di importo inferiore al limite minimo deve essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Settembre 2025, entro e non oltre il giorno 10 Settembre 2025 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2025.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2025 31 Maggio 2025  (cade di sabato, slitta al 3 Giugno 2025)
Aprile-Giugno 2025 30 Settembre 2025
Luglio-Settembre 2025 30 Novembre 2025 (cade di domenica, slitta al 1 dicembre 2025)
Ottobre-Dicembre 2025 28 Febbraio 2026 (cade di sabato, slitta al 2 marzo 2026

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA  2° TRIM. 2025

SOCIETA'

VP1         Periodo di riferimento -  Mese / Trimestre

                 

                                               

 

VP2         Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)

 

 

 

                                               

VP3         Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)

      

                                               

DEBITI                               CREDITI

 

               

 

VP4         Iva vendite esigibile

 

 

 

                                               

VP5         IVA acquisti detratta

VP6       IVA dovuta o a credito

 

 

                

VP7       Debito periodo precedente non superiore 100,00 euro

 

 

 

                                               

VP8         Credito periodo precedente 

      

 

 

                                               

VP9         Credito anno precedente

      

 

 

                                               

VP10 Versamenti auto UE F24 elementi identificativi

      

 

 

                                               

VP11       Crediti d'imposta

      

 

 

                                               

VP12       Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

      

 

 

                                               

VP13       Acconto dovuto

VP14       Iva da versare o a credito

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 21 - COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 2025

 Comunicazione spese sanitarie 2025 - Novità

 

Per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei relativi dati sarà effettuata con cadenza annuale, il cui termine sarà stabilito con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Lo stabilisce il nuovo Decreto Correttivo bis (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale. L'articolo 5 infatti sostituisce l’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con il seguente:
«Art. 12 – (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)
- 1. I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze».

Ricordiamo che precedentemente il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2024 aveva stabilito che per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei relativi dati fosse effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio semestrale, pertanto restiamo in attesa della pubblicazione del nuovo termine di scadenza per l'invio dei dati delle spese sanitarie

 

sostenute nel 2025.

E’ ipotizzabile che, se non vengono modificate le scadenze della precompilata, la data di invio sarà il 31 gennaio 2026.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 20 - DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI - CHIARIMENTI ADE

Detrazioni d’imposta per interventi “edilizi” - Novità della legge di bilancio 2025 - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

1 PREMESSA

L’art. 1 co. 54 - 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei c.d. bonus “edilizi”.

In particolare, la citata legge ha allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”).

 

La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.

 

Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti in relazione agli argomenti di maggiore interesse.

2 Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 per recu­pero edilizio, sismabonus ed ecobonus

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:

  • 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
  • 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.

 

Aliquota “ordinaria” per le spese 2025-2027
Soggetti beneficiari
Soggetti diversi dalle persone fisiche
(es. società)
Detentori dell’unità immobiliare
(locatario o comodatario)
Familiari conviventi Persone fisiche che non hanno i requisiti per beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (ad esempio, proprietari che non destinano l’immobile ad abitazione principale)

 

In relazione agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Rimangono altresì invariati i limiti di detrazione e di spesa di “sismabonus” ed “ecobonus”.

3 Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:

  • 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3.1 Destinazione ad abitazione principale

Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027), l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.

L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

L’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (per effetto dell’applicazione dell’aliquota “ordinaria”: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

3.2 Titolarità dell’immobile

L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.

Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori.

 

 

Requisiti per beneficiare dell’aliquota “maggiorata” Momento di verifica del requisito
Soggetti beneficiari:

·       proprietari;

·       nudi proprietari;

·       proprietari superficiari;

·       titolari del diritto di usufrutto;

·       titolari del diritto di uso;

·       titolari del diritto di abitazione.

All’inizio dei lavori
Destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. Al termine dei lavori

3.3 Familiari conviventi e detentori

L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) prevista per le spese sostenute dal 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, di riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, e di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario).

Familiari conviventi e detentori, pertanto, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare dei suddetti bonus con le aliquote “ordinarie” del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).

4 ”Sismabonus acquisti” e “bonus casa acquisti”

Con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, e al c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR, la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha precisato che l’agevolazione può competere nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 (o del 36% per le spese 2026 e 2027), se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce “per la prima volta della detrazione”.

5 Acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali

La detrazione IRPEF prevista per l’acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali dall’art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR può competere, per le spese sostenute dal 2025, nella misura “maggiorata” (50% o 36%) se l’unità principale, cui il box è pertinenza, è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.

6 Interventi sulle parti comuni

Le aliquote “ordinarie” introdotte dalla L. 207/2024 si applicano anche agli:

  • interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, di cui agli artt. 14 co. 2-quater e 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013;
  • interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013;
  • interventi antisismici che determinano la riduzione di una o due classi di rischio, di cui all’art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013.

 

Con la circ. 19.6.2025 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici (siano essi condomìni, condomìni minimi o edifici interamente posseduti da un unico proprietario composti da più unità) l’aliquota “maggiorata” debba “essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino”, se il condomino è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (la condizione della titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori).

Resta fermo che, per le spese imputate ai condòmini non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote “ordinarie” (36% o 30%).

7 Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con ali­quota del 50%

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione IRPEF continua a spettare nella misura del 50% (quindi, anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

8 Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono di agevolazioni fiscali le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili; l’esclusione si è resa necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”).

Per le spese sostenute dall’1.1.2025, pertanto, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non spetta:

  • né il c.d. “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
  • né l’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013.

8.1 Spese sostenute entro il 31.12.2024 con lavori ultimati successivamente

La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha chiarito che per gli interventi di sostituzione degli im­pianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono detraibili le spese sostenute entro il 31.12.2024 con il “bonus casa” o l’“ecobonus”, anche se gli interventi sono ultimati dall’1.1.2025.

8.2 Interventi che beneficiano del “superbonus”

Anche se l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili è agevolato con il “superbonus”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, non è possibile fruire dell’agevolazione per le spese sostenute dall’1.1.2025.

Tuttavia, la circ. 19.6.2025 n. 8 precisa che se entro il 31.12.2024 era stata presentata la CILA-S o l’istanza di acquisizione del titolo edilizio per le demolizioni-ricostruzioni, anche se l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili viene realizzato nel 2025, fermo restando che le relative spese sostenute dal 2025 non godo­no dell’agevolazione, ha rilevanza ai fini del miglioramento della classe energetica dell’edificio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 19 - SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA - OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

Spese di trasferta e rappresentanza - Obbligo di tracciabilità dei pagamenti - Novità del DL 17.6.2025 n. 84

 

1 premessa

L’art. 1 co. 1 - 5 del DL 17.6.2025 n. 84, entrato in vigore il 18.6.2025, ha apportato alcune modifiche agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (introdotti dall’art. 1 co. 81 - 83 della L. 30.12.2024 n. 207, legge di bilancio 2025) per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o no­leggio con conducente (NCC).

Analoghe condizioni operano per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti.

Decorrenza

Le novità introdotte dal DL 84/2025 presentano una decorrenza differenziata in relazione alla tipologia di spesa.

In ogni caso, sia le novità previste dal DL 84/2025, sia quelle introdotte dalla L. 207/2024, impatteranno per la prima volta sul modello REDDITI 2026, mentre non hanno ancora effetti in sede di modello REDDITI 2025, dal momento che non ne è comunque prevista un’applicazione anteriore al periodo d’imposta successivo a quello in cor­so al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”).

2 Spese di trasferta soggette a tracciabilità

Ai fini della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti o ai lavoratori autonomi e della deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, degli oneri sostenuti, devono essere pagate con strumenti che consentono la tracciabilità dell’esborso le seguenti spese:

  • vitto e alloggio;
  • viaggio e trasporto me­diante autoservizi pubblici non di linea.

 

Quale novità, il DL 84/2025 ha previsto che sono soggette all’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili solo le spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli altri strumenti individuati nel successivo § 7 come “non ammessi”.

 

Si ricorda che, ai fini in esame, rimangono fermi gli oneri documentali già previsti dalle disposizioni vigenti. In altre parole, i nuovi obblighi di tracciabilità non sono sostitutivi di quelli già esistenti, ma si sommano ad essi.

Alla luce di quanto sopra, di seguito, si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto “tipiche” che devono essere tracciate e di altre spese “tipiche” che, invece, possono continuare a essere sostenute in contanti.

 

Spese con obbligo di tracciabilità Spese senza obbligo di tracciabilità
Albergo e ristorante (sostenute in Italia) Albergo e ristorante (sostenute all’estero)
Taxi (sostenute in Italia) Taxi (sostenute all’estero)
Noleggio con conducente (sostenute in Italia) Noleggio con conducente (sostenute all’estero)
Biglietto di trasporto pubblico (es. treno, aereo, bus, tram, ecc.), ovunque sostenute
Posteggio dell’autoveicolo (ovunque sostenute)
Noleggio senza conducente (ovunque sostenute)

3 Rimborsi delle Trasferte di dipendenti

3.1 Esclusione dal reddito in capo al dipendente

I rimborsi delle spese di trasferta come individuate nel precedente § 2 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti di tali spese, sostenute nel territorio dello Stato (novità del DL 84/2025), sono stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento individuati nel successivo § 7. Le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli altri strumenti individuati nel successivo § 7 come “non ammessi”.

In particolare, il nuovo obbligo riguarda le spese per trasferte effettuate:

  • sia nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro;
  • sia fuori da tale territorio comunale.

3.1.1 Trasferte nel territorio comunale

Le indennità e i rimborsi di spese percepiti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate.

Amministratori e collaboratori coordinati e continuativi

Ai fini dell’esclusione dal reddito, i nuovi obblighi di tracciabilità operano anche con riferimento alle trasferte:

  • dei collaboratori coordinati e continuativi;
  • degli amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

3.1.2 Trasferte fuori dal Comune

In caso di trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di la­voro, è possibile distinguere tre sistemi, l’uno alternativo all’altro:

  • indennità forfetaria;
  • rimborso misto;
  • rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”).

 

Tipologia di rimborso Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente
Indennità forfetaria Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a:

·       46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia;

·       77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero.

La parte eccedente tali importi concorre, invece, a formare il reddito.

 

Tipologia di rimborso Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente
Rimborso misto
(nel caso in cui venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto
e alloggio anche un’indennità di trasferta)
I suddetti limiti sono ridotti a:

·       30,99 euro per trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all’estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente;

·       15,49 euro per trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all’estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente.

Rimborso analitico
(c.d. “a piè di lista”)
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

I rimborsi per altre spese (es. telefono, lavanderia) non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di:

·       15,49 euro per le trasferte in Italia;

·       25,82 euro per le trasferte all’estero.

3.1.3 Decorrenza

La disapplicazione del regime di tracciabilità dei pagamenti per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”).

Gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per le spese sostenute nel territorio dello Stato, alle condizioni sopra precisate, si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”), come già previsto dalla L. 207/2024.

3.2 Deducibilità per l’impresa e il professionista

Gli obblighi di tracciabilità delle spese individuate nel precedente § 2, sostenute nel territorio dello Stato, operano anche ai fini della deducibilità delle stesse dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, alle condizioni e nei limiti di seguito evidenziati.

3.2.1 Misura di deducibilità

In merito alla misura di deducibilità occorre distinguere tra:

  • rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”);
  • rimborsi forfetari e misti.

Rimborsi analitici

I rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti o collaboratori sono dedu­ci­bili dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo nel limite di:

  • 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia;
  • 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all’estero.

 

In sede di dichiarazione dei redditi, per le imprese in contabilità ordinaria occorre quindi effettuare una varia­zione in aumento in misura pari ai costi imputati a Conto economico even­tual­mente indeducibili.

Rimborsi forfetari e misti

I rimborsi forfetari e misti sono interamente deducibili dai redditi d’im­pre­sa e di lavoro autonomo. In relazione ad essi, infatti, non operano i suddetti limiti di deduci­bilità.

3.2.2 Amministratori e collaboratori coordinati e continuativi

I nuovi obblighi di tracciabilità si estendono altresì alle spese di trasferta analiticamente rimborsate a collaboratori coordinati e continuativi o a titolari di altri redditi assimilati al lavoro dipendente (es. amministratori non titolari di partita IVA).

3.2.3 Decorrenza

Gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di cui ai precedenti § 3.2.1 e 3.2.2 si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”), in quanto sostanzialmente già previsti dalla L. 207/2024.

4 Rimborsi delle Trasferte di lavoratori autonomi

Anche ai fini della deducibilità dei rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato (novità del DL 84/2025), corrisposti a lavoratori autonomi, ivi inclusi artisti e professionisti, tali spese devono essere state sostenute con strumenti tracciati.

4.1 Committente impresa

Ferma restando la necessità che il profes­sionista consulente sostenga le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato, con mezzi idonei a consentirne la tracciabilità, i relativi rimborsi sono deducibili in capo all’impresa o alla società anche per la parte eccedente 180,76 euro al giorno, per le “trasferte” effettuate in Italia, e a 258,23 euro al giorno, per le “trasferte” effettuate all’estero. Infatti, il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stato espunto dall’art. 95 co. 3-bis del TUIR e inserito nell’art. 109 co. 5-ter del medesimo TUIR, rendendo così certa l’inapplicabilità dei citati limiti per le prestazioni in esame.

 

Decorrenza

Le regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2024.

Come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1.7.2024 - 30.6.2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dall’1.7.2025, con riferimento al periodo d’imposta 1.7.2025 - 30.6.2026. Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30.6.2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1.7.2024 - 30.6.2025, non soggetto alle nuove disposizioni.

4.2 COMMITTENTE PROFESSIONISTA

Se il committente dell’artista o professionista è a sua volta un artista o professionista, con il DL 84/2025 la disposizione sui nuovi obblighi di tracciabilità è stata coordinata con quella dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Infatti, dal 2025 i rimborsi di tali costi non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, gli oneri in esame non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che li sostiene (art. 54-ter co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di insolvenza del committente (art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR).

4.2.1 Irrilevanza reddituale di rimborsi - Necessità di pagamento tracciato

In deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, con­­corrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi elencati nel successivo § 7.

Ugualmente, nelle ipotesi di insolvenza del committente disciplinate dall’art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o tramite i sistemi elencati nel successivo § 7.

4.2.2 Decorrenza

Gli obblighi di tracciabilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC (sostenute nel territorio dello Stato), oggetto di riaddebito, e dei relativi rimborsi si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (quindi dal 2025, per i soggetti “solari”).

4.2.3 Addebito forfetario

Se le spese chieste a rimborso al committente fossero calcolate con criteri forfetari, i nuovi obblighi di tracciabilità dovrebbero essere inapplicabili, posto che la norma richiede che gli oneri siano addebitati “analiticamente” al committente. In questo caso, infatti, in capo al committente l’addebito di un importo forfetario avrebbe natura di compenso professionale e sarebbe comunque deducibile, senza che il professionista consulente che ha sostenuto la spesa debba fornirne il giustificativo.

5 Spese di trasferta dell’imprenditore o del professionista

Mettendo fine ai dubbi che l’originaria formulazione della norma aveva suscitato, il DL 84/2025 ha stabilito che, per essere deducibili, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato direttamente dall’imprenditore o dall’esercente arti e professioni per la propria attività, devono essere pagate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi individuati nel successivo § 7.

Decorrenza

Gli obblighi di tracciabilità relativi ai costi in esame si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, tali spese, se sostenute fino al 17.6.2025, sono deducibili anche se pagate con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante).

6 Spese di rappresentanza soggette a tracciabilità

Sono soggette all’obbligo di tracciabilità anche:

  • le spese di rappresentanza;
  • le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro (c.d. “spese per omaggi”).

 

Tale obbligo, previsto inizialmente solo a carico delle imprese per effetto della L. 207/2024, è stato esteso dal DL 84/2025 anche agli artisti e ai professionisti.

Pertanto, le spese in esame sono deducibili:

  • da un lato, se il pagamento è eseguito con gli strumenti individuati nel successivo § 7;
  • dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dal­l’art. 108 co. 2 del TUIR (per i titolari di reddito d’impresa) e dall’art. 54-septies 2 del TUIR (per i titolari di reddito di lavoro autonomo).

 

Ai fini della deducibilità, rimangono altresì fermi gli oneri documentali previsti dalle disposizioni vigenti.

6.1 Esclusione delle spese di pubblicità e sponsorizzazione

Dal momento che hanno diversa natura dalle spese di rappresentanza, sono escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

  • sia le spese di pubblicità;
  • sia le spese di sponsorizzazione.

 

Per tali spese, ai fini della relativa deducibilità, restano tuttavia applicabili i consueti oneri docu­men­tali definiti dalle vigenti disposizioni.

6.2 Decorrenza

Per i titolari di reddito d’impresa, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti “solari”).

Per gli esercenti arti e professioni, invece, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate:

  • fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante);
  • dal 18.6.2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili indicati nel successivo § 7.

7 Individuazione degli strumenti di pagamento tracciabili

Affinché le spese e i relativi rimborsi continuino a essere, rispettivamente, deducibili per l’impresa e l’esercente arti e professioni e non imponibili in capo al dipendente (alle condizioni e negli importi sopra evidenziati), il pagamento deve essere “tracciabile” secondo quanto di seguito precisato.

A tal fine, si fornisce un riepilogo esemplificativo e non esaustivo degli strumenti di pagamento ammessi e non ammessi ai fini del rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilità.

 

Strumenti di pagamento ammessi Strumenti di pagamento non ammessi
Carta di credito o debito (bancomat) Denaro contante
Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN Software che rende tracciabili i pagamenti in contanti senza collegamento a un IBAN
Telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass) Circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi
Bonifico bancario o postale
Assegno

8 Prova del pagamento “tracciato”

In assenza di indicazioni normative, per dimostrare al datore di lavoro o al committente di aver utilizzato i mezzi di pagamento tracciabili elencati nel precedente § 7, il dipendente, collaboratore o consulente della società o del professionista dovrebbe, in alternativa:

  • utilizzare una carta di credito o di debito a uso aziendale o professionale;
  • consegnare al datore di lavoro o al committente le fotocopie degli scontrini dei POS rilasciati, ad esempio, dal tassista o dal conducente, nelle ipotesi in cui non si disponga di una carta aziendale e si debba quindi eseguire il pagamento con propri strumenti tracciabili.

 

Nel caso in cui le spese siano sostenute da professionisti, sembra opportuno che, nella lettera d’in­carico, sia previsto che il pagamento delle spese soggette ai nuovi obblighi di tracciabilità avvenga con i suddetti strumenti tracciabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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CIRCOLARE N. 18 - PROROGA DEI VERSAMENTI

Contribuenti che svolgono
attività per le quali sono stati approvati gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti

 

 

1 premessa

Con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2025;
  • in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

 

Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel DLgs. 12.6.2025 n. 81.

2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 13 del DL 84/2025 prevede che la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che ri­spet­tano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione da­gli isa

L’art. 13 del DL 84/2025 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

 

Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

  • la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
  • in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

 

Attività Ricavi o compensi Accesso alla proroga
Con ISA Fino a 5.164.569,00 euro
Con ISA Oltre 5.164.569,00 euro NO
Senza ISA Fino a 5.164.569,00 euro NO
Senza ISA Oltre 5.164.569,00 euro NO

 

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle En­tra­te 2.8.2019 n. 330).

2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”

L’art. 13 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

 

Pertanto, possono beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ri­­te­­­­­­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 sia ap­pli­ca­bile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in re­la­zione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applican­do termini di­versi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga pos­sa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono in­vece posseduti da almeno una società controllata.

 

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della pro­ro­ga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interes­sa­ta (con­trol­lante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

2.4 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 13 del DL 84/2025, riman­gono quindi fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure del 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

 

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­­­pro­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2025

La proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versa­mento succes­sivi al 30.6.2025 per effetto della:

  • data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che appro­­vano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2025);
  • data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2024 - 30.6.2025).

 

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno so­lare chiuso il 31.12.2024 e approvazione del bilancio il 23.6.2025, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al 2024 e del primo acconto del 2025 scadono ordinariamente:

  • il 31.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.8.2025 (30° giorno successivo al 31.7.2025), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all’1.9.2025.

 

Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2024 - 30.6.2025, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al periodo d’imposta 2024-2025 e del primo acconto del periodo d’imposta 2025-2026 scadono ordinariamente:

  • il 31.12.2025 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quel­lo di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.1.2026 (30° giorno successivo al 31.12.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

3 versamenti che rientrano nella proroga

La proroga prevista dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

 

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

 

Rientrano quindi nella proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti, ad esempio:

  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRES;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
  • il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 di addizionali e maggiorazioni IRES (es. per le società “di comodo”);
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2024 e l’even­tuale primo ac­conto 2025 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai la­voratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex 190/2014;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai la­vo­ratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti mi­nimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’addi­zio­nale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rap­pre­sentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2024 di chi ha aderito al concordato preventivo;
  • le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
  • le altre imposte sostitutive che rinviano ai termini di versamento delle imposte dirette;
  • l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’appli­ca­zio­ne di ritenute alla fonte;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possie­dono immobili e/o at­ti­vità fi­nanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • le ritenute d’acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2024, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l’importo di 1.032,91 euro (se il relativo versamento non è già stato effettuato).

3.1 Versamento del saldo IVA 2024

La proroga disposta dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2024 (derivante dalla dichia­ra­zione modello IVA 2025).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17.3.2025 (in quanto il 16.3.2025 cadeva di domenica), potrà essere effettuato entro il 21.7.2025, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.

Se il versamento del saldo IVA 2024 viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese suc­­cessivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.

 

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2024:

  • entro il 21.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 18 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
  • entro il 20.8.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 21.7.2025 e sull’im­porto del saldo IVA comprensivo della suddetta mag­giorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 21.7.2025 al 20.8.2025 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%).

3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, i termini del 21.7.2025 e del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in re­la­zione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differi­men­to dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

  • interessate dalla proroga in esame;
  • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

 

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro­por­­zionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sem­pre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti con­tri­bu­ti INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) ri­man­gono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito di­chia­rato dalla società partecipata.

3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Re­­­gistro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo ac­­conto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:

  • entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.

4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e si intenda optare per la rateiz­­zazio­ne degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del sal­do o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 21.7.2025 o del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

 

Si ricorda infatti che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 20 del DLgs. 241/97 dall’art. 8 del DLgs. 1/2024:

  • le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai con­tribuenti senza partita IVA;
  • il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione dove­va concludersi nel mese di novembre.

 

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “au­tomatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

 

Resta confermato che l’opzione per la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi del 4% annuo.

4.1 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 21.7.2025

Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 21.7.2025 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:

  • versare la seconda rata entro il 20.8.2025 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2025);
  • concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.

 

In caso di rateizzazione massima a partire dal 21.7.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

 

Importo da rateizzare senza maggiorazione dello 0,4%
Rata Scadenza Interessi
1 21.7.2025 0,00%
2 20.8.2025
(differimento per il periodo feriale)
0,28%
3 16.9.2025 0,61%
4 16.10.2025 0,94%
5 17.11.2025
(il giorno 16 cade di domenica)
1,27%
6 16.12.2025 1,60%

4.2 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 20.8.2025

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:

  • versare la seconda rata entro il 16.9.2025;
  • concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.

 

In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.8.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

 

Importo da rateizzare maggiorato dello 0,4%
Rata Scadenza Interessi
1 20.8.2025
(30° giorno successivo al 21.7.2025)
0,00%
2 16.9.2025 0,29%
3 16.10.2025 0,62%
4 17.11.2025
(il giorno 16 cade di domenica)
0,95%
5 16.12.2025 1,28%

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 17 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNIO 2025-2026

Concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Modalità di adesione e ultimi chiarimenti

1 premessa

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026; a tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025-2026, che quest’anno può essere:

  • allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
  • oppure trasmesso in forma autonoma.

L’Agenzia delle Entrate, oltre ad aver approvato il modello CPB 2025-2026 e le relative modalità di presentazione, ha inoltre diffuso alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità di alcune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

 

2 modello cpb 2025-2026

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. 172928 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026 e per la relativa accettazione della proposta.

Il modello CPB 2025-2026 contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA; rispetto all’anno scorso, cambiano le modalità di trasmissione, in quanto il modello può non essere allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma essere trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

2.1 modalità di compilazione

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025:

  • i primi tre righi (da P01 a P03) sono dedicati alle condizioni di accesso;
  • nei righi P04 e P05 occorre riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato;
  • nei righi da P06 a P09 sono indicati i valori proposti;
  • nel rigo P10 viene espressa l’accettazione alla proposta di concordato.

 

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

2.2 modalità di trasmissione

Secondo quanto indicato sia nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026, sia nel provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422, l’invio può essere effettuato con due modalità alternative:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025.

 

In ogni caso, l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30.9.2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13.3.2025).

Trasmissione in via autonoma

In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice “1 - Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, che è stata inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio dei modelli REDDITI 2025; in tal caso, nel frontespizio devono essere indicati soltanto:

  • i dati anagrafici;
  • la firma del contribuente;
  • i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.

Trasmissione con i modelli REDDITI e ISA

In alternativa alla trasmissione in via autonoma, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA. In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.9.2025 (invece che entro il 31.10.2025).

 

Revoca dell’adesione

Il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422 ha previsto la possibilità di revocare l’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.

L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice “2 - Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30.9.2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

3 criteri di determinazione della proposta cpb

Il DM 28.4.2025 ha definito i criteri in base ai quali l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.

3.1 Metodologia

I criteri in base ai quali è formulata la proposta di reddito e del valore della produzione netta concordati (c.d. “metodologia”) sono analoghi a quelli definiti per il CPB 2024-2025.

In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, al quale vengono apportate delle variazioni in base:

  • al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
  • all’andamento dell’attività negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • al confronto con valori di riferimento settoriali;
  • all’andamento generale dell’economia rilevato dall’ISTAT per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.

3.2 cessazione del cpb per eventi eccezionali

L’art. 4 del DM 28.4.2025 conferma l’applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall’art. 4 del DM 14.6.2024, le quali, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

3.3 riduzione della proposta per eventi eccezionali

Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:

  • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.

 

Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.

4 chiarimenti in materia di cause di esclusione

L’ambito applicativo del concordato preventivo biennale (CPB) è stato di recente oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso alcune risposte a interpello riguardanti il requisito di applicazione degli ISA, le relative condizioni di accesso e le cause di esclusione.

4.1 Applicazione degli isa

La condizione preliminare per poter valutare la proposta di concordato preventivo biennale è che per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta sia stato approvato un ISA e che questo sia effettivamente applicato poiché non ricorrono cause di esclusione.

La possibilità di aderire non dipende quindi dalla mera allegazione del modello CPB al modello ISA, in quanto il CPB è precluso anche quando la presentazione del modello ISA sia richiesta a meri fini statistici o per l’acquisizione dei dati necessari alla futura elaborazione degli ISA.

In sostanza, per aderire al concordato preventivo formulato, ad esempio, per il 2025 e il 2026, occorre che non sussistano cause di esclusione e che sia compilata e allegata la comunicazione dei dati rilevanti ISA al modello REDDITI 2025.

Operazione di trasformazione societaria

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 109, è stata negata la possibilità di adesione al CPB 2024-2025 a una società che a novembre 2022 aveva perfezionato un’operazione di trasformazione da snc a srl e, in tale sede, aveva optato per l’estensione della durata del primo esercizio sociale da 12 a 13 mesi, ai sensi dell’art. 76 co. 2 del TUIR.

In questa situazione – a giudizio dell’Agenzia – sarebbe operativa per il periodo che precede quello di efficacia del CPB (nel caso specifico, il 2023) la causa di esclusione dagli ISA prevista dall’art. 9-bis co. 6 lett. a) del DL 50/2017 per “inizio o cessazione dell’attività”; conseguentemente il soggetto:

  • non applica gli ISA;
  • non è tenuto a presentare il relativo modello ISA;
  • non beneficia del regime premiale;
  • non può aderire alla proposta di CPB per il biennio successivo.

4.2 produzione di redditi esenti oltre la soglia del 40%

In relazione alle condizioni di accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 13/2024, non possono accedervi i soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.

4.3 conferimento di partecipazioni da parte del socio

L’art. 21 del DLgs. 13/2024 prevede, tra le altre, la causa di esclusione dal CPB:

  • per la società o l’ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
  • ovvero per la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR che è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2025 n. 102, è stato chiarito che il concordato preventivo 2024-2025 cui ha aderito una srl non cessa se il socio unico della medesima cede o conferisce l’intera partecipazione in un’altra società.

In tale fattispecie, la causa di cessazione relativa al compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento non è configurabile posto che, nel caso specifico, la srl che ha aderito al CPB non si rende né conferente/cedente, né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri asset), ma sono le sue quote (la totalità di queste) a essere oggetto del conferimento ovvero della cessione da parte del suo socio unico a una terza società.

Anche l’altra causa di cessazione riconducibile alla modifica della compagine sociale non è integrata poiché la stessa opera esclusivamente con riguardo a società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, mentre nel caso specifico il soggetto interessato è una srl.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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