CIRCOLARE N. 24 -NOVITA’ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

NOVITA’ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

 

1) Introduzione

2) Termini e modalità di adesione

3) Novità per l’adesione al biennio 2025-2026:

3a) Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

3b) Cause di esclusione dal CPB

3c) Cause di cessazione del CPB

3d) Adeguamento della proposta per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente

3e) Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale

3f) Introduzione di un tetto all’imposta sostitutiva sul maggior reddito con-cordato

3g) Deduzione del costo del lavoro incrementale

4) Sanatoria 2019-2023

5) Onorari

 

1) Introduzione

 

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’istituto del Concordato Preventivo Biennale (di seguito anche “CPB”), che consiste nella proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione del reddito derivante dall’esercizio di impresa, di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina del concordato preventivo biennale si rimanda alla circolare di Studio n. 19 del 28 settembre 2024.

A seguito delle recenti novità introdotte dal D.Lgs 81/2025 c.d. “Decreto correttivo”, in vigore dal 13 giugno 2025, e della pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2025 del 24 giugno 2025 si propone un esame delle novità relative alla disciplina del Concordato 2025-2026.

 

 

 

 

2) Termini e modalità di adesione

 

Per l’anno d’imposta 2025, i soggetti che intendono aderire al CPB devono farlo tassativamente entro il 30 settembre 2025 ovvero, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”, mediante l’invio telematico del “Modello CPB 2025-2026”.

L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

  • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiara-zione dei redditi (modello Redditi 2025);
  • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello Redditi 2025.

 

L’eventuale revoca dell’adesione alla proposta di CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire entro il 30 settembre 2025 con l’invio dello stesso “Modello CPB”.

 

3) Novità per l’adesione al biennio 2025-2026

 

  • 3 a) – Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

 

Con l’art. 7 del Decreto correttivo è stata esclusa la possibilità di adesione al CPB per i soggetti in regime forfettario.

 

  • 3b) – Cause di esclusione dal CPB

 

Il Decreto correttivo, con l’art. 9, ha introdotto due ulteriori nuove cause di esclusione riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del CPB 2025-2026.

Il particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. La disposizione prevede l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda l’ente associativo, società tra professionisti o società tra avvocati che intenda aderire al CPB. Tale facoltà risulta, infatti, preclusa se uno o più dei soci o associati, titolari di redditi da lavoro autonomo, non aderiscono al CPB.

È fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA rispettivamente per l’attività esercitata dall’associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, o per l’attività svolta dal professionista.

Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo.

 

  • 3/c) – Cause di cessazione del CPB

 

Sempre con l’art. 9, sono state introdotte due ulteriori nuove cause di cessazione riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB 2025-2026.

Il particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti o a una società tra avvocati. La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo

 

laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda l’ente associativo, società tra professionisti o società tra avvocati. Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti se per uno o più dei soci o associati, che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo, viene meno il CPB.

Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo.

 

  • 3d) – Adeguamento della proposta per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal con-tribuente

 

In fase di inserimento dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB, il contribuente ha la facoltà di comunicare all’Agenzia delle Entrate la presenza di eventi straordinari verificatisi nel corso del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, prima dell’elaborazione della proposta. Gli eventi straordinari devono aver condizionato il regolare svolgimento dell’attività economica comportando una sospensione della stessa per un periodo temporale significativo e, in particolare, si tratta di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Odine o alla Cassa previdenziale di competenza.

 

Qualora venga comunicata una delle suddette circostanze, viene applicata una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti:

  • del 10% se l’attività è stata sospesa per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20% se l’attività è stata sospesa per un periodo compreso tra 60 e 120 giorni;
  • del 30% se l’attività è stata sospesa per un periodo superiore a 120 giorni.

 

  • 3/e) – Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale

 

L’art. 14 del Decreto correttivo ha introdotto specifici limiti massimi alla proposta di reddito concordato, stabilendo che essa non può superare una determinata soglia rispetto al reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, rettificato secondo i criteri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Tali limiti sono stabiliti in funzione al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, nella misura del:

  • 10% in caso di punteggio ISA pari a 10;
  • 15% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% in caso di punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

 

Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di reddito concordato risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della prevista metodologia di elaborazione.

  • 3f) – Introduzione di un tetto all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

 

L’art. 8 del Decreto correttivo prevede che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente, eccedente l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera detto importo, l’imposta sostitutiva sia applicata nella misura del:

  • 43% per i soggetti IRPEF;
  • 24% per i soggetti IRES.

 

Per gli importi fino al 85.000 si applica l’imposta sostitutiva nelle seguenti misure:

  • 15% per soggetti con punteggio ISA inferiore a 6;
  • 12% per soggetti con punteggio ISA superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 10% per soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8.

 

  • 3g) – Deduzione del costo del lavoro incrementale

 

Con l’art. 13 del Decreto correttivo tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione viene inclusa anche la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs 216/2023).

Non risultano interessati dalla novità in commento i contribuenti che hanno aderito al concordato per i periodi d’imposta 2025-2026 in una data anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo

 

4) Sanatoria 2019-2023

 

Con il Decreto-legge del 17 giugno 2025 n. 84 è stata introdotta, anche per i soggetti che aderiscono al CPB per il biennio 2025-2026, la possibilità di fruire del ravvedimento speciale versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Si tratta di una norma che ricalca quanto già previsto nel 2024.

L’imposta sostitutiva andrà versata in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Per i soggetti che aderiscono al ravvedimento speciale, i termini di decadenza degli accertamenti relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti la sanatoria si rimanda alla circolare di Studio n. 42 del 18 ottobre 2024.

 

5) Onorari

 

L’onorario previsto per la gestione completa del CPB, consistente nella valutazione circa la convenienza della proposta e nella compilazione del modello, nel ricalcolo degli acconti di imposta 2025 in caso di adesione, verrà quantificato a seconda del grado di complessità della pratica ed in base al tempo impiegato, che verrà successivamente consuntivato.

È comunque previsto un compenso minimo per ciascuna categoria di contribuenti:

 

 

  • imprese individuali, minimo di 200 euro;
  • società di capitali e società di persone, minimo di 300 euro.

 

Si precisa che l’onorario sarà dovuto anche nel caso in cui, a seguito della valutazione della convenienza, il cliente decida di non aderire al CPB.

 

In ragione dei tempi ristretti previsti dalla normativa (termine ultimo di adesione al 30.09.2025) si chiede di confermare la richiesta di assistenza da parte dello Studio inviando una mail di conferma al professionista di riferimento entro il 18.09.2025 con il testo sotto riportato

 

TESTO FAC SIMILE DI INCARICO (da inviare via mail) Il Sottoscritto __________________________________, legale rappresentante/Titolare  della società/Ditta ______________________,

dichiara di Volersi avvalere dell’assistenza del Vostro studio per la pratica di “Concordato preventivo biennale 2025-2026” confermando gli onorari da voi comunicati.

In fede

Sig. ______________________

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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