CIRCOLARE n. 23 - Super ACE 2021
D.L. SOSTEGNI-BIS: LA “SUPER ACE” 2021
Come abbiamo segnalato nella nostra precedente circolare 18/2021, con l’articolo 19, D.L. 73/2021 (cosiddetto D.L. “Sostegni-bis”) viene potenziata l’Ace, istituto con il quale si intende premiare le società che incrementano la propria capitalizzazione.
L’aiuto alla crescita economica (Ace) è un’agevolazione fiscale per le imprese disciplinata, da ultimo, dalla L. 160/2019 (si tratta di un provvedimento oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni), che consiste nella detassazione di una parte del reddito imponibile proporzionale, secondo una data misura, agli incrementi del patrimonio netto.
In sintesi, il calcolo dell’importo deducibile dal reddito imponibile si determina dalla somma delle variazioni, positive e negative intervenute sul capitale proprio; tale calcolo si effettua tenendo conto, in particolare:
- dei componenti che hanno inciso positivamente (tipicamente gli apporti in denaro e gli utili accantonati) e
- di quelli che hanno inciso negativamente (riduzioni di patrimonio attuate mediante attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende); non rilevano le perdite di esercizio.
Come regola generale:
- il risultato si confronta con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’Ace;
- l’importo deducibile si individua moltiplicando la base di riferimento per un’aliquota percentuale, fissata, dal 2020, all’1,3%.
La nuova disposizione contenuta del decreto sostegni-bis introduce un regime transitorio straordinario della disciplina per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
La norma stabilisce in particolare che, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15% (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3%). Viene altresì stabilito che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Potenziamento Ace 2021
I commi da 2 a 8 del citato articolo 19, pertanto, vanno a potenziare la disciplina dell’Ace prevedendo queste nuove caratteristiche:
- rendimento nozionale calcolato mediante applicazione di un coefficiente più elevato (15% rispetto a quello ordinario pari al 1,3%);
- rilevanza per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, conteggiati a partire dal primo giorno del periodo d’imposta;
- rilevanza della variazione in aumento del capitale proprio per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
| Esempio | |
| Viene effettuato un apporto di capitale in Alfa Srl nel corso del 2021 pari a 100.000 euro.
A fronte di tale apporto Alfa Srl avrà diritto a fruire di una variazione diminutiva (ossia un minor imponibile) in relazione al periodo d’imposta 2021 pari a 15.000 euro, anziché 1.300 euro. Considerando l’aliquota Ires del 24%, il risparmio d’imposta risulta quindi pari a 3.600 euro invece di 312 euro. |
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La disciplina della Super Ace 2021, prevede un “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione, stabilendo che, laddove tale “periodo minimo di permanenza” non risulti rispettato, il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente.
In altre parole, il “periodo minimo di permanenza” dura fino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Conversione in credito d’imposta
Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere:
- utilizzato in compensazione in F24 senza limiti d’importo; oppure
- richiesto a rimborso; o ceduto a terzi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi dal giorno successivo a quello:
- dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 17 settembre scorso, il provvedimento prot. N. 238235/2021 con cui sono definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della Comunicazione predetta. Il provvedimento, il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono attualmente reperibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-17-settembre-2021
In sintesi:
- la Comunicazione deve essere predisposta ed inviata solo dai soggetti che intendono convertire il beneficio della c.d. “Super ACE” in credito d’imposta. Nessuna comunicazione è richiesta ai soggetti che intendono fruire del beneficio nella propria dichiarazione dei redditi;
- la Comunicazione può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- la Comunicazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati;
- a seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con indicazione delle relative motivazioni;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accettazione ovvero il diniego del credito d’imposta;
- ATTENZIONE: il credito d’imposta può essere effettivamente utilizzato in compensazione oppure ceduto solo dopo aver ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione avente ad oggetto la sua accettazione.
In conclusione, con la pubblicazione del menzionato provvedimento, l’agevolazione è operativa ed il credito d’imposta sarà effettivamente utilizzabile dal mese di dicembre 2021 (ipotizzando la trasmissione della Comunicazione il 20 novembre 2021 e la successiva comunicazione di accettazione del credito d’imposta, nei 30 giorni successivi, da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Il credito d’imposta si calcola applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
| Esempio | |
| Viene effettuato un apporto di capitale in Alfa Srl nel corso del 2021 pari a 100.000 euro.
A fronte di tale apporto Alfa Srl decide di fruire del credito d’imposta. Il credito d’imposta sarà pari ad euro 100.000 * 15% * 24% = 3.600 euro |
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 22 - Comunicazione LI.PE 2 TRIM. 2021
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2021 AL 16 SETTEMBRE 2021
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 16 Settembre 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 16 Settembre 2021, entro e non oltre il giorno 3 Settembre 2021 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre 2021.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.
| Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
| Gennaio-Marzo 2021 | 31 Maggio 2021 |
| Aprile-Giugno 2021 | 16 Settembre 2021 |
| Luglio-Settembre 2021 | 30 Novembre 2021 |
| Ottobre-Dicembre 2021 | 28 Febbraio 2022 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
| Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 22 - COMUNICAZIONE LI.PE 2 TRIM. 2021
CIRCOLARE n. 21 -Comunicazione proroga versamento imposte
Oggetto: C O M U N I C A Z I O N E
Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021). In tal modo diviene definitivo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 0,40%, dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP , che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La proroga riguarda anche:
- i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA e ai soggetti che applicano il regime dei minimi o il forfetario;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli ISA.
- i soggetti IRES che hanno termini ordinari di pagamento successivi al 30 giugno 2021.
Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.
Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.
Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale
DAL 9/8/2021 AL 27/08/2021 COMPRESI
Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 21 - COMUNICAZIONE PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE
CIRCOLARE n. 20 - Le principali novità del DL 30.06.2021 n.99
Le principali novità contenute nel DL 30.06.2021 n. 99
Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Tra le principali novità si segnalano le seguenti: i) la proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamenti, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS: per i versamenti scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, così come per le rate da dilazione dei ruoli, andranno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30.9.2021; ii) la sospensione sino al 31.8.2021 delle procedure esecutive, le misure cautelari e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; iii) l’incremento dal 30% al 100% del credito d’imposta per le commissioni bancarie di cui all’art. 22 del DL 124/2019 in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015; iv) l’istituzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici; v) il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”. Si segnala che il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Premessa
Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Osserva
Il DL 99/2021 è entrato in vigore il 30.6.2021, stesso giorno della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 99/2021.
Osserva
Il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021.
Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.
Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
Il DL 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate, la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021.
Rate da rottamazione dei ruoli
Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento “rottamazione dei delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” omessi versamenti”, che continua quindi a dover avvenire:
entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
Sospensione delle attività esecutive e cautelari
Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.
Compensazione volontaria con crediti d’imposta
Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.
Crediti d’imposta legati ai pagamenti elettronici
L’art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d’imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.
Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%):
Credito d’imposta sulle commissioni addebitate
per le commissioni maturate dall’1.7.2021 al 30.6.2022;
nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015.
Credito d’imposta per l’acquisto di POS
Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.
Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160,00 euro, nelle seguenti misure:
70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro, nelle seguenti misure:
100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Nuovi Sabatini L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”.
Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all’1.1.2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Abrogazione del contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro
Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
Trattamenti di integrazione salariale
L’art. 4 del DL 99/2021 consente alle aziende – in specifici casi – di poter beneficiare di trattamenti di integrazione salariale ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS) in modalità agevolata. In particolare, l’art. 4 co. 2 del DL 99/2021 riconosce ai datori di lavoro del settore tessile che, a decorrere dall’1.7.2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021.
Sono destinatarie della misura in esame le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.
Per il trattamento di CIGO in questione non occorre versare alcun contributo addizionale.
Invece, l’art. 4 co. 8 del DL 99/2021 prevede un ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) riconosciuto ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. In particolare, il trattamento di CIGS in questione – previsto introducendo il nuovo art. 40-bis del DL 73/2021 – viene riconosciuto per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021, in deroga ai limiti di durata e all’obbligo di versamento della contribuzione addizionale previsti dal DLgs. 148/2015.
Divieto di licenziamento
L’art. 4 del DL 99/2021 proroga per certe categorie di imprese il divieto di licenziamento per motivi economici, stabilendo che lo stesso vige:
sino al 31.10.2021, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (co. 2 e 4);
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021, per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 40-bis co. 1 del DL 73/2021 (co. 8).
Sospensione dl programma “Cashback”
L’art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la sospensione del programma c.d. “cashback”, per il secondo semestre 2021.
| Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 20 - LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DL 30.06.2021 N.99
CIRCOLARE n. 19 - Novità sul recupero IVA su procedure fallimentari
L’emissione della nota di credito all’avvio del fallimento
Il Decreto Sostegni bis anticipa la possibilità di recuperare l’Iva relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali.
L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si occupa delle note di variazione in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, e che successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:
- di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o
- dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19, l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione; questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.
Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
L’articolo 18 D.L. 73/2021 intitolato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito.
La nuova disposizione è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma (ossia dal 26 maggio 2021, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).
Secondo la versione precedente dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, l’emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese.
Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:
- decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (articolo 110, comma 3, L.F.);
- decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (articolo 119 L.F.), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del decreto.
Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (circolare 77/E/2000).
Per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento o
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.
Non sono stati modificati i termini della detrazione Iva di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.
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Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 18 - Novità conversione decreto sostegni e approvazione decreto sostegni bis
Convertito il Decreto Sostegni e approvato il Sostegni bis: le novità in sintesi
La Camera dei deputati ha approvato, mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.
Il contributo a fondo perduto non può essere pignorato
Proroga del versamento Irap (somme eccedenti limiti previsti) - Articolo 1 D.L. 41/2021
Slitta al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere regolarizzata l’Irap non versata, per l’importo eccedente il limite previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell’Unione europea.
Rivalutazione Decreto Agosto - Articolo 1-bis D.L. 41/2021 31.12.2020,
È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020 a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La “rivalutazione 2021”, però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “rivalutazione ordinaria” ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili).
Rivalutazione gratuita alberghi - Articolo 5-bis D.L. 41/2021
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica. Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.
Iva indetraibile e superbonus - Articolo 6-bis D.L. 41/2021
L'Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Vengono dunque superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/E/2020.
Esenzione dal versamento prima rata Imu immobili - Articolo 6-sexies D.L. 41/2021
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto).
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd - Articolo 14-bis D.L. 41/2021
Viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.
Sospensione dei termini per professionisti in caso di malattia o infortunio - Articolo 22-bis D.L. 41/2021
Viene prevista una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da Covid-19. Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.
La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
Sostegno alla cultura: credito d’imposta - Articolo 36-bis D.L. 41/2021
Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario, per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi.
Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti:
° il rimborso del prezzo,
°lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili,
°un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 20 maggio, ha inoltre approvato il c.d. “Decreto Sostegni bis”.
Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:
- viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni;
- viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
- per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021
- viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
- il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno;
- viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);
- è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di aliquota del 15%.
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CIRCOLARE n. 17 - Comunicazione liquidazione IVA 1 Trim 2021
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2021 AL 31 MAGGIO 2021
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2021, entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2021 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.
| Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
| Gennaio-Marzo 2021 | 31 Maggio 2021 |
| Aprile-Giugno 2021 | 16 Settembre 2021 |
| Luglio-Settembre 2021 | 30 Novembre 2021 |
| Ottobre-Dicembre 2021 | 28 Febbario 2022 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
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Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 16 - Nuova definizione di Default
Oggetto: Nuova definizione di Default
Anche se per molti dei destinatari della presente è questione già nota, ci è parso comunque utile rimarcare e sottolineare che dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di Default riguardante i debiti verso il sistema bancario.
Dal 1° gennaio 2021 si connota come “rilevante” il debito, scaduto da oltre 90 giorni, che superi congiuntamente una soglia assoluta e una soglia relativa.
La soglia assoluta è pari a:
€ 100,00 per il settore Retail
€ 500,00 per il Corporate.
Nella categoria Retail rientrano le persone fisiche e le PMI con esposizione nei confronti della banca inferiore a 1 milione di euro.
La soglia relativa è invece pari all’1% del totale dell’esposizione.
Banca d’Italia ha confermato che, per poter considerare un debito in default, dovranno coesistere i seguenti tre requisiti:
- Persistenza dell’inadempimento; ovvero il debito sia scaduto da oltre 90 giorni
- Superamento della soglia assoluta
- Superamento della soglia relativa
Alla luce di ciò è raccomandabile :
-la frequente verifica dei saldi di conto corrente
-rispetto delle scadenze contrattuali periodiche
-rispetto del piano di rimborso dei finanziamenti
al fine di evitare la classificazione a default con la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia che comporta difficoltà per l’accesso al credito e alla concessione di nuovi finanziamenti.
Anche la fuoriuscita dallo stato di default ha subito dei cambiamenti con il nuovo regolamento.
Mentre prima era sufficiente regolare lo scaduto, dal 1° Gennaio dovranno passare 90 giorni dalla regolazione del debito, durante i quali il debitore verrà monitorato dalla banca e solo successivamente potrà essere considerato in bonis
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CIRCOLARE n. 15 - Richiesta documenti redditi anno 2020
Oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2021 o redditi PF 2021 e per l’i.m.u. 2021
Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020, possono utilizzare il modello 730/2021 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2021 (consultabile in versione precompilata dal 2020) deve essere presentato entro il termine del 30.9.2021 se i) si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, ii) oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.
Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 30 aprile p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per pagamenti elettronici debitamente compilati e firmati.
| Termini di presentazione |
Il modello 730/2021 deve essere presentato entro:
- il 30 settembre 2021. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello redditi persone fisiche 2021 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
| Termini di versamento redditi persone fisiche 2021 |
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2021 ovvero entro il 30 Luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
-rateizzazione del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 –
Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.
Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): ………………
| Termini di versamento I.M.U. 2021 |
| La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo e prorogata l’esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto e per i Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 sino a definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Nessuna modifica sulle scadenze. L’ IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. Principali Novità per l’anno 2021 |
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2021, periodo d’imposta 2020, sono le seguenti:
- Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
- Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
- Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
- Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
- Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;
- Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto;
- Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento.
| Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU |
Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.
Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 30 Aprile 2021 oltre al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per il pagamento delle spese mediche debitamente compilati e firmati.
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CIRCOLARE n. 14 - Decreto sostegni nuove misure a sostegno
OGGETTO: DL Sostegno: sostegno alle imprese e all’economia
(Sintesi delle principali novità)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni.
Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure di sostegno diretto e indiretto a favore di imprese e lavoratori autonomi, rinviando a successivi approfondimenti l’esame delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.
Precisiamo altresì che in sede conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche al testo approvato dal Governo.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI IVA CON RICAVI/COMPENSI FINO A 10 MLN DI EURO
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020.
Sono altresì inclusi quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
Al fine di determinare correttamente il differenziale, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori 400.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
È comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d’imposta.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Non possono accedere al contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
La presentazione dell’istanza va effettuata dal 30/3/21 al 28/5/21 in via esclusivamente telematica, direttamente o tramite soggetti intermediari. Nell’istanza è prevista un’apposita sezione in cui il contribuente deve scegliere se ottenere il contributo con accredito sul conto corrente ovvero come credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Proroga divieto di licenziamento.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di integrazione ordinaria per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 31.12.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
È previsto il divieto di licenziamento fino al 30.06.2021, ed in particolare, per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19, è previsto un ulteriore divieto alla data del 01.07.2021 e per l’intero periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19
- Nuova indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Ai soggetti già beneficiari di tali indennità è riconosciuta la medesima indennità pari ad € 2.400,00.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta una indennità di € 2.400.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 01.01.2019 data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, e che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto
È riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400 ai lavoratori, dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nei seguenti casi:
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali (medesime condizioni di cui alle indennità precedenti. 30 giornate lavorate e cessazione del rapporto involontaria nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto);
- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie che nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi devono risultare iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione Separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- Titolari di pensione.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01.01.2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ad € 75.000 e non titolari di pensione è riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400.
È erogata dalla società Sport e Salute SPA, un’indennità complessiva:
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure superiore ai 10.000 € annui, pari ad € 3.600;
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure compresa tra € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 2.400;
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure inferiore ad € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 1.200;
Le indennità non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito.
PROROGA TERMINE SOSPENSIONE ATTIVITA’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Viene prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.
I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.
ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO
Con riferimento alle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio scadenti nel 2020 e 2021, è disposto il differimento come segue:
- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la “rottamazione-ter” dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018, ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.
ANNULLAMENTO CARICHI AGENTE RISCOSSIONE
E’ previsto che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi:
- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Tale disposizione, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo1.
Viene demandato ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti.
Dal 23 marzo 2021 e fino alla data stabilita dal suddetto decreto del MEF sono sospesi:
- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.
DEFINIZIONE AVVISI BONARI
Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Possono accedere alla riduzione coloro che hanno subito un calo del volume d’affari (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) nel 2020 rispetto al 2019.
L’Agenzia delle entrate individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
REGIME AIUTI DI STATO-TEMPORARY FRAMEWORK
In linea con l’ultimo emendamento della Commissione Europea al Temporary
Framework, sono state prorogate le misure di aiuto fino al 31.12.2021e innalzate le soglie di concessione degli aiuti:
- nel caso di aiuti di importo limitato (Sez 3.1 Temporary Framework) si prevede una soglia di 1,8 milioni di euro per le imprese (in precedenza 800.000 euro), 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro).
- nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate è stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro.
Le modifiche normative al regime quadro consentono alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021.
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo adempimento si traduce, per lo studio, in un aggravio di lavoro per verificare e confrontare i fatturati di periodo, il conteggio dei calcoli medi mensili, la compilazione e l’inoltro telematico della richiesta, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto all’anno precedente e così quantificate:
- Euro 60,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro da 150,00 a 400,00 euro per competenze professionali a seconda della complessità e del valore della pratica.
| Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 14 - DECRETO SOSTEGNI NUOVE MISURE A SOSTEGNO

