CIRCOLARE n. 13 - Bonus Pubblicità 2021

OGGETTO: BONUS PUBBLICITÀ 2021“Legge di Bilancio 2021: proroga del credito d’imposta sulla pubblicità al 2021 e 2022”

In attesa della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che dovrà definire l’entità del credito per l’anno 2020 a partire

dal 1 al 31 marzo sarà possibile richiedere il bonus pubblicità che, per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, come previsto dalla Legge di bilancio 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

Bonus pubblicità 2021, cambiano modulo e istruzioni

Il credito d’imposta è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato il modulo e le istruzioni per la richiesta del bonus pubblicità. Come per il Bonus 2020 ci sono due fasi:

  • a partire dal 1° e fino al 31 marzo 2021 la prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta;
  • dal 1° al 31 gennaio 2022 si passa poi alla seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.

Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Regole doppie anche per quel che riguarda il plafond disponibile. Per gli investimenti sulla stampa, per i quali il bonus pubblicità 2021 è del 50 per cento, la Legge di Bilancio 2021 ha stanziato 50 milioni di euro. Le risorse disponibili dovranno invece essere individuate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Bonus pubblicità 2021, come fruire del credito

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Bonus pubblicità 2021, come presentare la comunicazione

Utilizzando i servizi disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate, accedendo tramite:

  • Spid;
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • Cartà di identità elettronica (CIE);
  • entratel e fisconline

sarà possibile presentare la domanda di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari realizzati o da realizzare nel 2021.

Coloro che sono interessati alla presentazione della domanda, sono pregati di far pervenire, allo Studio, i documenti (fatture e/o preventivi di spesa) con gli importi da richiedere entro il 19 marzo c.m.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 13 - BONUS PUBBLICITA' 2021


CIRCOLARE n. 12 - Tassa annuale libri sociali 2021

Oggetto:     Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2021

Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2021.

Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:

 

Soggetti obbligati Importo dovuto
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/21 a € 516.456,90  

€ 309,87

Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/21 a € 516.456,90  

€ 516,46

 

Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:

-           Codice Tributo 7085;

-           Periodo di Riferimento 2021.

L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.

Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:

  • da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
  • dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:

  • la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
  • che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
  • è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:

  • il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
  • il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
  • il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
  • il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 12 - Tassa annuale libri sociali 2021


CIRCOLARE n. 11 - Incentivi contributi ECOBONUS

Partenza per la prenotazione dei nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali.

Invitalia comunica che dal 10 febbraio 2021 è attiva la piattaforma utile per effettuare la prenotazione degli incentivi per queste categorie dell’automotive, previsti dalla legge di Bilancio 2021.

La L. n. 178/2020 ha stanziato per queste nuove categorie di veicoli 50 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati esclusivamente ai veicoli con alimentazione elettrica.

La piattaforma attraverso cui operare si trova all’indirizzo ‘ecobonus.mise.gov.it’.

Bonus automotive

Per chi effettua l’acquisto dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 di veicoli commerciali N1 e veicoli M1 speciali, è previsto un contributo fino a 8.000 euro (in caso di rottamazione).

Il contributo viene riconosciuto in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra, che non potrà essere superiore a 3,5 tonnellate.

Nello specifico, il bonus può variare da 1.200 a 8.000 euro in caso di rottamazione; senza veicoli da rottamare, lo sconto oscilla tra 800 e 6.400 euro.

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 11 - INCENTIVI CONTRIBUTI ECOBONUS


CIRCOLARE n. 10 - Imposta di bollo su fatture elettroniche novità 2021

Bollo sulle e-fatture: cambiano i termini ma non le modalità di versamento

Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. La nuova tempistica è stata individuata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 4 dicembre 2020. Attraverso il portale Fatture e Corrispettivi è possibile utilizzare il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo previste dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, che deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020, il termine di versamento coincideva, invece, con il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

In via di eccezione:

- se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;

- se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Periodo di riferimento Termine di versamento
I trimestre - 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro

- 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro

II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro
IV trimestre 28 febbraio

Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

Per le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, il servizio consente:

- di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato; e, se necessario

- di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola, di conseguenza, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Ai fini del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, occorre cliccare sulla voce “Pagamento imposta di bollo” nella sezione “Fatture elettroniche”.

La selezione della funzionalità consente di visualizzare i dettagli dell’imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, evidenziando il numero di documenti emessi, nonché il totale dell’imposta di bollo dovuta.

Ferma restando la possibilità di modificare il numero di documenti emessi e, quindi, il totale dell’imposta di bollo dovuta, il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario. In alternativa, può essere generato il modello F24 o F24EP già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:

- 2521, per il primo trimestre;

- 2522, per il secondo trimestre;

- 2523, per il terzo trimestre;

- 2524, per il quarto trimestre.

L’esito del pagamento, in caso di addebito sul conto corrente bancario, può essere verificato attraverso l’apposita funzionalità, che consente di visualizzare e stampare le ricevute presenti nella colonna “Attestazioni di prenotazione/pagamento”, di cui:

- la prima ricevuta è quella di conferma dell’inoltro della richiesta di addebito sul conto corrente bancario con i dati riepilogativi del pagamento;

- la seconda ricevuta è quella che riporta l’esito del pagamento dalla banca incaricata.

La stessa funzionalità consente di visualizzare l’esito del pagamento anche nel caso in cui si sia scelto di utilizzare il modello F24 o modello F24EP.

Nuova procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato, altresì, la procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo dovuta, prevista dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, rispetto alla quale il provvedimento n. 34958/2021 ha definito le relative regole tecniche.

L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Dopodiché:

- entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati;

In via di eccezione

Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre

- entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

Nota bene

Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

Tavola di sintesi

Periodo di riferimento Termine di integrazione Termine di variazione dati Termine di comunicazione imposta dovuta Termine di versamento
I trimestre 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio
II trimestre 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre
III trimestre 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
IV trimestre 15 gennaio 31 gennaio 15 febbraio 28 febbraio

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 10 - IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE NOVITA' 2021


CIRCOLARE n. 9 - Scadenza Tessera Sanitaria 2021

Invio dati al Sistema TS: nuove scadenze per il 2021 e uno sguardo al futuro

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: cambiano le scadenze per il 2021 con appuntamento semestrale, si passa alla cadenza mensile dal 2022. Le novità sulla comunicazione portano, inoltre, a una riflessione: fattura elettronica light per i soggetti ancora esclusi?

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: cambiano le scadenze per il 2021. Appuntamento semestrale, si passa alla cadenza mensile dal 2022.

In linea generale, le ultime novità introdotte che avviano una fase transitoria per la nuova modalità di comunicazione delle informazioni al sistema TS suggeriscono una riflessione: una fattura elettronica light è la strada da percorrere anche per i soggetti ancora esclusi?

Invio dati al Sistema TS: nuove scadenze per il 2021

Con l’avviso del 3 febbraio 2021 sul portale del sistema Tessera Sanitaria è stato pubblicato il decreto del MEF e della Ragioneria Generale dello Stato del 29 gennaio 2021 che riscrive le date di scadenza da rispettare:

Contiene, poi, una precisazione importante: il riferimento per stabilire il periodo di invio dovrà essere la data di pagamento del documento.

Dalla lettura del Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021, infatti, si rileva che viene sostituito come segue il testo del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020:

“1. La trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del presente decreto è effettuata:

  • a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
  • c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • d) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.”

Lo stesso decreto aggiunge un comma allo stesso articolo 7 il quale precisa:

“2-bis. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.

Vengono altresì definite nuove tempistiche per la correzione di errori nei dati già comunicati per il 2020 e per la comunicazione dell’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 9 - SCADENZA TESSERA SANITARIA 2021


CIRCOLARE n. 8 - Enasarco - Novità e conferme per l'anno 2021

ENASARCO: NOVITÀ E CONFERME PER L’ANNO 2021

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2021 viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2021 confermano quelle applicate per l’ano precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% 17,00%

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2021:

 

Provvigioni relative al mese di gennaio 2021, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2021
Imponibile 1.000,00
Iva 22% 220,00
Totale fattura 1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile -85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile -115,00
Netto a pagare 1.020,00

 

Per l’anno 2020 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2021.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

 

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

 

 

 

Scaglioni provvigionali Aliquota

contributiva 2021

Quota preponente Quota agente
Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro 2% 1,50% 0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro 1% 0,75% 0,25%
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20%

 

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2021, le scadenze sono le seguenti:

 

Trimestre Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2021) 20 maggio 2021
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2021) 20 agosto 2021
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2021) 20 novembre 2021
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021) 20 febbraio 2022

 

Agevolazioni 2021 per i giovani agenti

La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.

In particolare, con l’art.5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.

Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.

 

  • Requisiti

L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
  • già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
  • non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
  • svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
  • Durata

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

 

  • Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

  • 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
  • 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
  • 3° anno solare: 7% (anziché 17%).

 

N.B. Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente.

 

  • Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.

 

  • Distinta on line

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

 

  • Conferimento dell’incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.

 

  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 8 - ENASARCO - NOVITA' E CONFERME PER L'ANNO 2021


CIRCOLARE n. 7 - Certificazione Unica 2021

Certificazione Unica 2021, modello e istruzioni: novità anche sulla scadenza

 

Certificazione Unica 2021, con provvedimento del 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate rende disponibili il modello CU definitivo e le relative istruzioni.

Diverse le novità da considerare: nel modello CU 2021 entra il nuovo bonus Irpef e fa il suo ingresso anche l’emergenza coronavirus con il forte impatto avuto anche dal punto di vista fiscale.

Debutta ufficialmente anche la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal Decreto Fiscale 2020 e rivista dal DL numero 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.

Resta al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

Certificazione Unica 2021: modello CU, istruzioni e novità

La Certificazione Unica 2021 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2020.

Con il [provvedimento del 15 gennaio 2021-/dichiarazioni-fiscali-2021-modelli-definitivi-730-CU-IVA-770-Agenzia-delle-Entrate], l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la versione definitiva del modello CU 2021 che dovrà essere utilizzato, dopo l’approvazione definitiva, dai soggetti obbligati all’invio:

  • coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
  • coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
  • coloro che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
  • titolari di posizione assicurativa INAIL;
  • tutte le Amministrazione che operano come sostituto di imposta.

Il flusso telematico trasmesso all’Agenzia delle Entrate deve contenere una serie di informazioni illustrate nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021, allegate al provvedimento del 15 gennaio:

  • frontespizio, dove si riportano le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale si riportano le informazioni che riguardano la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • certificazione Unica 2020, è la sezione principale in cui vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Sono queste le tre sezioni su cui si articola il modello della Certificazione Unica 2021.

Certificazione Unica 2021: modello e istruzioni: novità anche sulla scadenza

Sono diverse le novità relative alla Certificazione Unica 2021.

Anche il modello CU è frutto dei tempi e rispecchia tutte le novità fiscali introdotte nel corso del 2020:

  • fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali;
  • l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020.

Ma non solo per quanto riguarda i contenuti ci sono delle modifiche rispetto agli altri anni; la grande novità riguarda anche il calendario delle date di scadenza.

Sulla tabella di marcia del modello 730 e delle Certificazioni Uniche è intervenuto il Decreto Fiscale 2020 e il DL numero 9 del 2020 adottato per far fronte all’emergenza coronavirus.

A regime dal 2021 debutta la scadenza unica del 16 marzo. Di seguito un confronto col passato, al netto del 2020 che è stato un anno eccezionale dal punto di vista delle scadenze.

Adempimento Scadenza in vigore fino al 2019 A regime dal 2021
Consegna della Certificazione Unica ai lavoratori 31 marzo 16 marzo
Consegna dei dati CU all’Agenzia delle Entrate 7 marzo 16 marzo

La trasmissione delle CU 2021 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2021.

La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:

  • direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

L’Agenzia delle Entrate mette in guardia:

“Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica”.

 

Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:

 

Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):

  1. Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2020;
  2. Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;

Clienti che tengono la contabilità in azienda:

  1. compensi/fatture dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dei lavoratori autonomi  o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale  codice fiscale numerico e  partita iva.

 

  1. Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 senza pagamento di ritenuta d’acconto.

 

  1. quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2020 fino al 16/01/2021, e schede contabili delle ritenute operate.

 

Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 15 febbraio 2021.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 7 - CERTIFICAZIONE UNICA 2021


CIRCOLARE n. 6 - Richiesta dati IVA 2021

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2021 (periodo d’imposta 2020)

 

Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2020. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2021.

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure a rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare entro il 30 giugno 2021 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2020 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2021.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

QUADRO VA

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

 

QUADRO VF

Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.

Quadro VI

L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.

QUADRO VQ

Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.

Quadro VL

Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

QUADRO VO

Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. Nel 2021 la dichiarazione annuale Iva presenta alcune novità per i soggetti multiattività che dovranno prestare attenzione nella corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale indicando il codice Ateco corrispondente all’attività nel frattempo divenuta prevalente tendo conto, del volume d’affari.

PROSPETTO IVA 26/PR

QUADRO VS

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

QUADRO VW

Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);

– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

Dichiarazioni con IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2021 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2021 per l’anno 2020.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:

  • la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
  • la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).

Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).

Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del credito Iva del 2020 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2019 (risultante dal modello Redditi 2020), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2021.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2019 (inserito nella dichiarazione Iva 2020), bensì quello dell’anno 2020 (risultante dal modello Iva 2021) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.

Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.

Versamenti e rateizzazioni

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

 

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

 

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).

 

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

 

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

 

Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2021, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2020, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2020 per chi ha affidato la contabilità alla studio.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 6 - RICHIESTA DATI IVA 2021


CIRCOLARE n. 5 - Legge di Bilancio 2021: le novità del Superbonus 110%

Legge di bilancio 2021: le novità del Superbonus 110%

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, la Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del Superbonus 110%. Tra le principali novità si segnalano: i) la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti); ii) la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti); iii) l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; iv) il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare; v) l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno; vii) l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni); viii) l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; ix) la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013; x) l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

 

Premessa

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del Superbonus 110% introdotto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche se il risultato ottenuto è stato inferiore alle aspettative, soprattutto per quanto riguarda la proroga dei termini.

 

Durata dell’agevolazione

Secondo il testo originario dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus del 110% si applica per le spese sostenute nel periodo che parte dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di inizio e di fine lavori.

 

E’ poi previsto il termine più lungo del 30 giugno 2022 limitatamente agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed alle società “in house”.

 

Con le modifiche apportate dal co. 66 della Legge di Bilancio 2021, il termine è stato prorogato (art. 119, co. 1, del D.L. n. 34/2020):

  • al 30 giugno 2022 per tutti i soggetti;
  • al 31 dicembre 2022 per gli IACP e per le società “in house”.

 

E’ poi previsto che solo per i condomini che entro il 30 giugno 2022 effettueranno lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’incentivo spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

Si segnala, inoltre, che solamente per le spese sostenute nel 2022 la detrazione dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, a differenza di quanto accade invece per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le quali rimane la “spalmatura” quinquennale.

 

Coibentazione del tetto

Con una modifica al co. 1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il co. 66 della Legge di Bilancio 2021 ha risolto una questione dibattuta riguardante gli interventi di coibentazione del tetto, per i quali l’agevolazione era condizionata dal fatto che tale superficie fosse anche disperdente.

 

 

A tale fine, era necessario, in base alle indicazione fornite da ENEA, che il sottotetto fosse costituito da un ambiente riscaldato. Al contrario, laddove il sottotetto fosse un solaio (non riscaldato) la superficie disperdente sarebbe stata solamente quella cd. “orizzontale” (escludendo quindi il sottotetto stesso).

 

Con la Legge di Bilancio 2021, la questione è stata risolta poiché è stato stabilito che la detrazione del 110% può applicarsi anche alla coibentazione del tetto senza limitare la superficie disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente.

 

Edificio posseduto da unico proprietario

L’art. 119, co. 9, del D.L. n. 34/2020, prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, prevedeva che la detrazione del 110% per gli interventi su parti comuni effettuati dai condomini richiedessero (secondo il pensiero dell’Agenzia delle entrate) la nozione giuridica di condominio (C.M. n. 24/E/2020).

 

Ciò significava, secondo l’Amministrazione Finanziaria, che non si avrebbe condominio qualora tutte le unità immobiliari che compongono il condominio stesso siano di proprietà di un’unica persona o in comproprietà con altri soggetti.

 

Tale limitazione riverbera i suoi effetti anche sulle singole unità immobiliari che compongono il condominio, poiché nell’impossibilità di effettuare interventi trainanti sulle parti comuni dell’edificio, non è possibile accedere al Superbonus per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari (FAQ n. 12 della Guida dell’Agenzia delle entrate).

 

Con il co. 66 della Legge di Bilancio 2021, viene aggiunto un periodo all’art. 119, co. 9, lett. a), del D.L. n. 34/2020, in base al quale oltre ai condomini, possono accedere alla detrazione del 110% anche le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

 

La modifica descritta consente alle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) “uniche” di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, a condizione che non siano più di quattro, di poter eseguire gli interventi su tali edifici (sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari che lo compongono), ferma restando la limitazione, per gli interventi trainati, delle due unità immobiliari stabilita dal successivo co. 10 dell’art. 119.

 

Nozione di immobile indipendente

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 contempla, tra gli edifici agevolabili, quelli plurifamiliari (bifamiliari o villette a schiera) purché siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Mentre per tale ultimo aspetto, già con il D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) è stato previsto (nel co. 1-bis dell’art. 119) che l’accesso autonomo si ha anche qualora si debba attraversare un giardino o un cortile di proprietà non esclusiva, la nozione di edificio “funzionalmente indipendente” riguarda l’autonomia degli impianti.

 

Prima dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021, l’autonomia funzionale poteva considerarsi esistente solamente se l’unità immobiliare era dotata dei seguenti manufatti di proprietà esclusiva: impianto di approvvigionamento idrico, per il gas e per l’energia elettrica, nonché dell’impianto di climatizzazione invernale. L’Agenzia delle entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata nel mese di ottobre 2020, aveva chiarito che il citato elenco doveva considerarsi tassativo

 

La Legge di Bilancio 2021 aggiunge un periodo al co. 1-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, in base al quale al fine di considerare un’unità immobiliare “funzionalmente indipendente” la stessa deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica ed impianto di climatizzazione invernale.

 

In buona sostanza, viene concesso un “jolly” in quanto un impianto dei quattro citati può essere anche in condivisione con le altre unità immobiliari e ciò non fa venire meno il requisito dell’autonomia funzionale dell’edificio (in molti casi si tratterà dell’impianto idrico che in molti contesti di villette a schiera e non solo, è comune a tutte le unità immobiliari).

 

Altre novità

La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre le seguenti novità per il Superbonus 110%:

  • proroga al 30 giugno 2022 anche dell’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla detrazione del 110% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai terremoti del 2016.

 

Sono stati altresì aggiunti a questo incentivo anche i Comuni interessati da tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;

 

  • tra gli interventi trainati rientra anche l’installazione degli impianti fotovoltaici sulle pertinenze degli edifici;
  • possono considerarsi interventi trainati anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se destinati a soggetti over 65;
  • sono stati previsti nuovi limiti massimi di spesa per la detrazione delle colonnine di ricarica (2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, ed euro 1.200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine);
  • sono ricompresi tra gli edifici che accedono alla detrazione anche quelli privi di Attestato di Prestazione Energetica (APE) in quanto sprovvisti di copertura, di uno o più mura perimetrali, a condizione che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • nell’ambito dei condomini, è prevista la possibilità di deliberare con lo stesso quorum previsto per la deliberazione dei lavori (nonché per le opzioni riferite alla cessione della detrazione ed allo sconto in fattura) anche l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa sulle parti comuni quando non tutti i proprietari vogliono o possono accedere al Superbonus. Si ricorda che la regola, stabilita dal co. 9-bis dell’art. 119, richiede l’approvazione dell’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;
  • relativamente all’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa da parte dei soggetti che possono rilasciare l’asseverazione (richiesta sia per la fruizione diretta, sia per l’opzione di cessione o sconto in fattura), si stabilisce che sono considerate valide anche le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale in presenza delle seguenti condizioni: non siano previste esclusioni per l’attività di asseverazione, abbiano un massimale non inferiore a 500.000 euro specifico per il rischio di asseverazione, garantiscano un’ultrattività di almeno cinque anni in caso di cessazione di attività ed una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;
  • è previsto che per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del Superbonus, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici, che i Comuni possono utilizzare anche in forma associata;
  • l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 5 LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NOVITA' DEL SUPERBONUS 110%


CIRCOLARE n. 4 - Credito di imposta per gli investimenti

Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali: via libera alle compensazioni

Via libera all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi. Grazie ai codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 2021, è infatti possibile utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021. Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno devono scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre 2020, quale agevolazione sfruttare: per tale arco temporale, infatti, i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio 2020 coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020. Non si tratta di una mera scelta di convenienza fiscale; la decisione si rifletterà anche sugli aspetti documentali. In che modo?

È possibile utilizzare in compensazione i nuovi crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi.

Per effetto della risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, che ha istituito i relativi codici tributo, è infatti possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati sull’acquisto di beni strumentali nuovi di cui alla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e alla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno anche scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre scorso, quale agevolazione sfruttare visto che per tale arco temporale i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020.

Oltre ad essere una scelta di mera convenienza fiscale la stessa si rifletterà anche sugli aspetti documentali previsti dalle due disposizioni in commento, dovendo a tal fine procedere con le adeguate annotazioni nelle fatture di acquisto dei fornitori.

 

 

Ambito soggettivo

 

Possono beneficiare dei crediti in esame tutte le tipologie di imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensione e dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfettario) subordinatamente però:

  • Al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziale a favore dei lavoratori;
  • Alla condizione che non si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Possono beneficiarne anche i professionisti.

I nuovi codici tributo

La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite modello F24, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:

- 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari);

- 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0)

- 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 4.0).

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:

- 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari);

- 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 4.0);

- 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 4.0).

Attenzione. Nella risoluzione viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Per i beni acquistati nel 2020 ed entrati in funzione o interconnessi in tale data, il credito d’imposta spettante può già essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e pertanto la prima finestra utile si presenta proprio con la scadenza di pagamento dei modelli F24 prevista per oggi, 18 gennaio 2021.

 

La coesistenza delle due agevolazioni

Dalla lettura delle due disposizioni agevolative sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 istitutiva dei nuovi codici tributo, appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell’anno 2020, si creeranno due distinti periodi temporali come da tabella che segue:

Periodo di riferimento Norma agevolativa
Periodo 1/1 - 15/11/2020 Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019
Periodo 16/11 - 31/12/2020 Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019 oppure ai sensi della legge n. 178/2020

Da ciò deriva, abbastanza chiaramente, che per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo periodo temporale, si potrà utilizzare unicamente il credito d’imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019 sulla base dei primi tre codici tributo sopra descritti.

Per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 invece si potrà optare, facoltativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti per ogni singolo bene.

In detto secondo periodo temporale, esaminando con attenzione le diverse percentuali di determinazione dei crediti d’imposta nonché i periodi minimi di utilizzo, verrebbe naturale orientare tale scelta sempre sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

In realtà prima di decidere il da farsi sarà opportuno che i contribuenti facciano anche altre considerazioni.

Grazie alla tabella riassuntiva si può infatti vedere come cambiano le modalità di determinazione del credito d’imposta a seconda della normativa utilizzata.

Credito d’imposta legge n. 160/2019 (1/1 - 31/12/2020) Credito d’imposta legge n. 178/2020 (16/11 - 31/12/2020)
Beni materiali ordinari 6% fino a 2 milioni

Codice:6932

Beni materiali ordinari 10% fino a 2 milioni

Codice: 6935

Beni immateriali ordinari 10% fino a 1 milione

Codice: 6935

Beni materiali industria 4.0 40% fino a 2,5 milioni; 20% oltre fino a 10 milioni

Codice: 6933

Beni materiali industria 4.0 50% fino a 2,5 milioni; 30% oltre fino a 10 milioni;

10% oltre fino a 20 milioni

Codice: 6936

Beni immateriali 15% fino a 700.000

Codice: 6934

Beni immateriali 4.0 20% fino a 1 milioni

Codice: 6937

Oltre a dette modalità di calcolo le due disposizioni normative prevedono anche differenti modalità di decorrenza e utilizzo dei crediti d’imposta spettanti.

Per la prima tipologia di agevolazione (legge n. 160/2019) il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione.

Per la seconda tipologia di crediti d’imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.

In aggiunta a quanto già anticipato circa il momento in cui si può iniziare ad utilizzare il credito d’imposta (dall’anno successivo all’investimento o dallo stesso anno), è il numero delle quote annuali in cui tale agevolazione deve essere suddivisa che può fare la differenza nella scelta.

Anche in questo caso una semplice tabella riepilogativa può essere di aiuto.

Norma agevolativa Modalità di utilizzo
Credito d’imposta legge n. 160/2019 Beni materiali 5 quote annuali
Beni immateriali 4.0 3 quote annuali
Credito d’imposta legge n. 178/2020 Beni materiali e immateriali 3 quote annuali
Beni ordinari non 4.0 (ricavi/compensi sotto 5 milioni) 1 quota annuale

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le variabili che potranno concorrere alla scelta di una tipologia di credito d’imposta o dell’altra, sono evidentemente più di una.

In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei contribuenti dovrebbe normalmente andare verso i crediti di cui alla legge n. 178/2020, grazie alle percentuali più elevate e al minor numero di rate di utilizzo.

Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle due disposizioni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive.

In queste situazioni, infatti, vista la coesistenza delle due discipline agevolative che permarrà anche per tutto il 2021, potrebbe essere necessario effettuare un vero e proprio mix fra le due tipologie di agevolazioni.

Anche l’utilizzo immediato del credito d’imposta, previsto solo dalla legge n. 178/2020, potrebbe avere un suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative.

 

La diversa dicitura in fattura

La scelta per l’una o per l’altra disposizione agevolativa, come abbiamo già anticipato, si riflette anche sugli obblighi documentali che il contribuente deve porre in essere. In particolare, si dovrà prestare attenzione al fatto che entrambe le disposizioni richiedono, fra le altre incombenze, anche la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa.

Per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. integrazione della fattura del fornitore - avvalendosi anche delle semplificazioni indicate nella risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 438/2020 - richiamando la corretta normativa utilizzata nel corpo della stessa.

Anche in questo caso, per semplificare l’adempimento in oggetto si può ricorrere al prospetto seguente:

Regime agevolativo Dicitura in fattura
Credito d’imposta legge n. 160/2019 Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019
Credito d’imposta legge n. 178/2020 Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 4 - CREDITO DI IMPOSTA PER GLI I NVESTIMENTI