CIRCOLARE n. 3 - Stampa libri sociali per l'anno 2019

La stampa dei registri contabili obbligatori

 

Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2019, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.

 

 

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità cartacea;
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2019 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 10 marzo 2021 (in virtù della proroga concessa dal D.L. 157/2020, il cosiddetto Decreto Ristori-quater).

 

La stampa “cartacea” dei registri contabili

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2019 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 10 marzo 2021.

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2019, entro il 10 dicembre 2020.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione
Libro/registro meccanografico Tipo di numerazione Esempio

Registrazioni periodo

1° gennaio 2019 –

31 dicembre 2019

Libro giornale Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.
Libro inventari Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante 2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.
Registri fiscali

(registri Iva acquisti,  Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.
 
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”
 
Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti  
Libro giornale Sì 16 euro ogni 100 pagine o frazione 32 euro ogni 100 pagine o frazione  
Libro inventari Sì 16 euro ogni 100 pagine o frazione 32 euro ogni 100 pagine o frazione  
Registri fiscali No Non dovuta  

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

 

OSSERVA

La data del 10.3.2021, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2019 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2020 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2020, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).

 

Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2020, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:

- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)

La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T.  L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.

 

L’archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2019, entro il 10 marzo 2021).


Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali”
Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
Libro giornale Sì 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse 32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari Sì 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse 32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali No Non dovuta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:

va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 2 - Effetti della Brexit dal 1.1.2021

 

Gli effetti della Brexit dal 1 gennaio 2021: IVA e Imposte dirette

 

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. 

A partire da tale giorno nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

  • per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
  • per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.

In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito / UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.

Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I

 

 

documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva, entro il 31 marzo 2021.

Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare il regime speciale prevede:

  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).

Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 2 - EFFETTI DELLA BREXIT DAL 1.1.2021


CIRCOLARE n. 1 - Novità fiscali legge di bilancio 2021

Le novità fiscali della Legge di bilancio 2021

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in data 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni che sono entrate in vigore in data 1.1.2021. Tra le principali si segnalano: i) la proroga degli interventi di recupero del patrimonio edilizio; ii) la proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”; iii) proroga degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; iv) la proroga del superbonus del 110% ed altre novità; v) la proroga del c.d. “bonus facciate”; vi) l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili del settore turistico e dello spettacolo; vii) la proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate; viii) proroga per il 2021 e 2020 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; ix) la riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali; x) una modifica sostanziale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali; xi) la proroga credito d’imposta per le edicole; xii) la proroga del credito d’imposta per i servizi digitali.

 

 

Premessa

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bi­lancio 2021), in vigore dall’1.1.2021. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella sud­detta legge.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

 

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

 

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

 

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

 

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare.

 

Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;

 

  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
  • l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

 

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

 

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

 

Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.

 

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

 

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

è spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;

è fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

 

Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime

L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione:

  • spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
  • decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
  • deve essere rapportata al periodo di lavoro.

 

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

- verificandone le condizioni di spettanza;

- ripartendola fra le retribuzioni erogate.

 

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

 

Spese veterinarie - Limite di spesa

Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

 

Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

 

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Riallineamento dei valori dell’avviamento

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

 

Regime degli Impatriati

Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati”).

 

Il beneficio in parola è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.

 

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

 

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

·         un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

·         il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

 

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

 

Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci

Con riferimento alle società cooperative, i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

I medesimi sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi.

 

Viene ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.

 

Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

La cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale.

 

Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

 

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

È stata prevista la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività in determinati settori di interesse generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, ecc.). Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall’esercizio in corso all’1.1.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare).

 

Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell’ente non commerciale che viene introdotto dalla legge di bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 47-bis co. 1 del TUIR.

 

Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:

  • destinano l’IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma;
  • accantonano l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

 

Le fondazioni bancarie destinano l’IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
Dividendi e plusvalenze degli OICR esteri

Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.

 

Con questa nuova norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

 

In particolare, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:

  • conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS);
  • e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

 

L’esenzione da ritenuta in commento si applica agli utili percepiti a decorrere dall’1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.

 

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta. Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

 

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

 

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

è nella misura del 20% del costo;

è nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

 

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

 

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

 

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

 

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.

 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

 

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile:

-  esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

-  in tre quote annuali di pari importo;

-  a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

-  subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

 

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

 

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

 

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.

 

Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi

Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

  • utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
  • cedere il credito.

 

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

 

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

-  a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;

-  nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);

-  entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

 

Credito d’imposta per le edicole

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole.

 

Credito d’imposta per i servizi digitali

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

 

Crediti d’imposta per il cinema

Viene elevata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva

Credito d’imposta per cuochi professionisti

Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.

 

Il credito d’imposta:

-  è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

-  può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

 

Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali

Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

 

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

-  100% per le piccole e medie imprese;

-  90% per le medie imprese;

-  80% per le grandi imprese.

 

Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

 

Il credito spetta per le spese:

  • sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
  • per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramen¬to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
  • fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

 

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.

 

Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici

Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.

 

Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali

Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):

  • mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;
  • conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

 

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”.

 

Ruling internazionale -  Modifiche

Si interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 31-ter del DPR 600/73. Il periodo di efficacia dell’accordo è distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali:

  • i primi vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;
  • i secondi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

 

In entrambi i casi, è possibile far retroagire gli effetti ai periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.

 

Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente, in entrambi i casi, provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

 

Si prevede, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante.

 

Contributo all’Unione industriale biellese per il settore tessile

Viene attribuito all’Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a tutela della filiera tessile e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile.

 

Legge Sabatini

Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

 

Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

 

Sono sospesi i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
  • ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2021;
  • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.

 

I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

 

Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

 

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

è i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

è i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 

Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti

La legge di bilancio 2021:

  • introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
  • modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
    • l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
    • conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
    • introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

 

Resto al sud - Estensione

Si estende l’agevolazione “Resto al sud” ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Bonus TV

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

 

Kit digitalizzazione

Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate condizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.

 

Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Bonus idrico

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

 

Voucher per occhiali da vista

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive

 

Imposta di registro per acquisto di terreni

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).

 

Imposta sul money transfer - Abrogazione

È abrogata l’imposta sul money transfer di cui all’art. 25-novies del DL 23.10.2018 n. 119 convertito.

 

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.

 

Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

 

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

 

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

 

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

  • limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
  • fino al 30.4.2021.

 

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

 

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

 

Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni  di locazione

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

 

Il contributo:

- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);

- è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

 

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

 

Buono mobilità/monopattini - Rifinanziamento

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

 

In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi.

 

Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

 

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

 

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

 

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

 

Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

  • l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbricante, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
  • l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
  • l’attenuazione del regime sanzionatorio;
  • il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

 

Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:

  • inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
  • attenuare le sanzioni amministrative previste;
  • differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.

 

Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

 

Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto

Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.

 

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.

 

Termini di registrazione delle fatture attive

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

 

Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

  • la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche;
  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

 

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

 

Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

 

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

 

Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

 

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate).

 

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.

 

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.

 

Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

 

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

 

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

 

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

 

Lotteria degli scontrini e cashback

Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’avvio della lotteria.

 

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

Modifiche alla territorialità IVA del settore nautico

Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto modello.

 

Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in “alto mare”

Ai fini del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla navigazione in “alto mare”, il cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l’effettiva navigazione in “alto mare” mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto modello.

 

Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA

Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.

 

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

 

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.

 

Agevolazioni IMU e TARI - Pensionati residenti all’estero

A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

  • l’IMU è ridotta a metà,
  • la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

 

Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali

È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

 

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.

 

 “Canone unico” - Soggetti passivi

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

 

I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:

- il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;

- i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 1 - NOVITA' FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2021


CIRCOLARE n. 52 - Elenco codici IVA con relativa natura dell'operazione

ELENCO CODICI IVA CON LA RELATIVA NATURA DELL’OPERAZIONE

 

Come già comunicato con le precedenti circolari del 2020 nn. 43 e 50 L’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove Specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

Il nuovo tracciato xml della fattura elettronica obbligatorio dal 1 gennaio 2021 ha previsto che i codici natura IVA N2, N3 ed N6 saranno validi solo fino al 31/12/2020. Nello specifico sono stati creati nuovi codici natura IVA per dare maggiore dettaglio alle nature delle operazioni abolite (N2, N3 ed N6).

I codici natura IVA previsti dal SdI aggiornati con il tracciato in vigore dal 1 gennaio 2021 sono i seguenti:

N1 - escluse ex art. 15

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2 non soggette - altri casi

N3.1 non imponibili - esportazioni

N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 - esenti

N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile - altri casi

N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).

Novità

In particolare, al fine di "rendere più puntuali le codifiche «TipoDocumento» e «Natura» rispetto alla normativa fiscale" e consentire la predisposizione di una "migliore" dichiarazione IVA, sono stati introdotti:

  • nuovi codici per identificare il "Tipo documento".
  • nuovi codici dettaglio in merito alla "Natura" dell'operazione.
  • nuove codifiche "Tipo ritenuta" al fine di specificarne la "destinazione" (per il contributo INPS, per Enasarco, per ENPAM o altro contributo previdenziale).

Si evidenzia inoltre che le nuove Specifiche tecniche prevedono anche:

  • l’eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
  • l'introduzione del nuovo codice "Modalità pagamento" per il PagoPA (MP23).

Se vuoi sapere qual è il codice natura corretto per il tipo di operazione IVA che hai nella tua fattura, puoi consultare la tabella che ti riportiamo di seguito:

 

Tabella riepilogativa n.1

Tipo documento per fattura elettronica

 Codici Tipo documento
TD01 Fattura.
TD04 Nota di credito.
TD05 Nota di debito.
TD07 Fattura semplificata.
TD08 Nota di credito semplificata.
TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni.
TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi.
TD12 Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996).
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).

 

Nuovi tipi documento dal 01.10.2020 (obbligatori dal 01.01.2021)
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno).
 

TD17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue).
TD21 Autofattura per splafonamento.
TD22 Estrazione beni da Deposito Iva, TD23 Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell’Iva (con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito Iva.
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi).
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all’art. 36 D.P.R. 633/1972).
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

 

Tabella riepilogativa n.2

Tipi natura per fattura elettronica

 Codici operazioni  

Natura delle operazioni (fattura)

Fino al 31.12.20 Dal

01.01.21

N1

(Escluse art. 15)

N1 Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.).
 

 

 

 

 

 

 

 

N2

(Non soggette)

 

 

N2.1

 

Operazioni fuori campo, articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (ad esempio: servizi generici resi a soggetto extra-UE).

Assosoftware, a seguito del confronto con l’Agenzia delle Entrate, conferma che i servizi generici resi a soggetti passivi UE - diversamente da quelli nei confronti di soggetti extra-UE - dovrebbero essere riportati con natura N6.
 

 

 

 

 

N2.2

  • Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972.
  • Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972
  • Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per

le cessioni di autovetture aziendali usate).

  • Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali).
  • Operazioni dei soggetti minimi/forfettari.
  • Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [esempio: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risposta n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio.
  • Prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio:

.. art. 7-ter D.P.R. 633/1972;

.. art. 7-quater, c. 1, lett. a) e c) D.P.R. 633/1972.

 

 

 

N3

(Non imponibili)

N3.1 Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni).
N3.5 Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (verso esportatori abituali).
N3.2 Operazioni non imponibili art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).
N3.3 Cessioni verso San Marino.
N3.4 Cessioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
N3.6 Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
N4

(Esenti)

  N4
  • Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.).
  • Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993).
N5

(Regime

del margine,

Iva non esposta)

 

 

N5

Operazioni soggette al regime del margine (fat- tura emessa ai sensi dell’art. 36 D.L. 41/1995). Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.
  • Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).
  • Operazioni con Iva non esposta in fattura [esempio: fattura emessa ai sensi dell’art. 74, c. 1, lett.

c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall’editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].

 

 

 

 

N6

[Inversione contabile (reverse charge)]

  N6.1 Cessione di rottami e altri materiali di recupero.
  N6.2 Cessione di oro e argento puro.
  N6.3 Prestazioni di subappalto nel settore edile.
  N6.4 Cessione di fabbricati.
  N6.5 Cessione di telefoni cellulari.
  N6.6 Cessione di prodotti elettronici.
  N6.7 Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi.
  N6.8 Operazioni effettuate nel settore energetico.
 

N6.9

 

Altri casi.

  • Acquisti intra-UE di beni e servizi.
  • Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE.

 

N7

(Iva assolta in altro Stato Ue)

 

 

N7

 

Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele- radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).

Anche se esonerato dall’obbligo se emette la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.
Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).

 

Tabella riepilogativa n.3

Tipi di ritenuta per fattura elettronica

 Codici Tipo documento
RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche

 

Nuovi tipi documento dal 01.10.2020 (obbligatori dal 01.01.2021)
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale

 

Tabella riepilogativa n.4

Tipi di modalità pagamento per fattura elettronica

Codici Tipo documento
MP01 Contanti
MP02 Assegno
MP03 Assegno circolare
MP04 Contanti presso Tesoreria
MP05 Bonifico
MP06 Vaglia cambiario
MP07 Bollettino bancario
MP08 Carta di pagamento
MP09 RID
MP10 RID utenze
MP11 RID veloce
MP12 RIBA
MP13 MAV
MP14 Quietanza erario

 

MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale
MP16 Domiciliazione bancaria
MP17 Domiciliazione postale
MP18 Bollettino di c/c postale
MP19 SEPA Direct Debit
MP20 SEPA Direct Debit CORE
MP21 SEPA Direct Debit B2B
MP22 Trattenuta su somme già riscosse
MP23 PagoPA (nuovo tipo modalità di pagamento dal 01.10.2020 – obbligatorio dal 01.01.2021)

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 51 - Sistema Tessera Sanitaria - Novità 2021

Sistema Tessera Sanitaria 2021: nuove scadenze e altre novità

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020, in merito alla possibilità di godere della detrazione Irpef del 19% relativamente alle spese sanitarie e veterinarie, ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dei dati e, soprattutto, sulle scadenze.

Il nuovo decreto conferma quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 ma prevede anche alcune importanti novità che entreranno in vigore da Gennaio 2021 e che è bene conoscere, per non farsi cogliere impreparati.

Ricordiamo brevemente che, come già specificato nel nostro precedente approfondimento, sono utili al fine della detrazione Irpef le prestazioni saldate esclusivamente con metodi di pagamento sicuri e tracciati, ovvero bancomat, carta di credito, assegno, bonifico e applicazioni mobile come PayPal. Al contrario, l’obbligo di tracciabilità non riguarda:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  • le prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

È utile sottolineare, inoltre, che la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve agli obblighi che vengono ricordati dallo stesso Decreto, ovvero: “alla dichiarazione dei redditi precompilata, … alla trasmissione dei dati delle fatture e … alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri” (Art. 8).

 

Le nuove scadenze e le modalità di trasmissione dei dati

Confermata sostanzialmente l’impostazione in vigore, il Decreto prevede nuove scadenze, ora su base mensile, le quali vanno a modificare la disciplina antecedente che fissava al 31 Gennaio dell’anno successivo il termine ultimo per l’invio del rendiconto delle prestazioni sanitarie.

Il co. 1 dell’art. 7 del Decreto ora in Gazzetta Ufficiale riporta infatti quanto segue:

“La trasmissione dei dati di cui all’art 2 del presente decreto è effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”.

Quindi, la scadenza annuale permane solamente per le spese sostenute nel 2020 mentre, per tutte quelle effettuate dal primo Gennaio 2021, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dovrà avvenire su base mensile.

Per quanto concerne, infine, la trasmissione dei dati di spesa, questi possono essere trasmessi attraverso tre canali:

  • inserendo ogni singola spesa attraverso l’applicazione Web appositamente messa a disposizione da SOGEI per il Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it);
  • inserendo ogni singola spesa con il Web service;
  • inviando direttamente un file in formato .xml con tutte le spese, sempre attraverso il Web service.

I nuovi obblighi documentali

Per una maggiore precisione, inoltre, il Decreto prevede ulteriori prove da dover allegare al momento dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L’art. 2, in particolare, disciplina tre requisiti inediti per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021:

  • “tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
  • indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito”.

 

Divieto di fattura elettronica

Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, viene vietata anche per il 2021 l’emissione di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche così come disposto, per il 2019, dall’articolo 10-bis del decreto-legge 119 del 2018 e per il 2020 dall’articolo 15 del decreto 124 del 2019. Il divieto riguarda tutti gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I dati trasmessi al Sistema TS possono inoltre essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. Il divieto di emettere e-fatture riguarda anche, in base all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti.

Quello che rileva ai fini della operatività del divieto è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica: di conseguenza un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 51 - SISTEMA TESSERA SANITARIA NOVITA' 2021


CIRCOLARE n. 50 - Ultimi chiarimenti compilazione fatture elettroniche e esterometro

Compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23.11.2020, una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: i)  il soggetto passivo che riceve una fattura per un'operazione soggetta a reverse charge può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19; ii) se il cedente/prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emette una nota di credito, il cessionario/committente può integrare la nota di credito ricevuta "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al SdI per l'integrazione della prima fattura ricevuta, indicando, però, gli importi con segno negativo. Viene precisato, inoltre, che il reverse charge in formato elettronico risulta facoltativo. A questo proposito, l'Amministrazione finanziaria riconosce che il cessionario/committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto. In questo caso, però, l'operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dall'Agenzia delle Entrate. Altro chiarimento riguarda l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro. L'utilizzo dei codici TD17, TD18 o TD19 consente di evitare la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfontaliere.

 

 

Premessa

In prossimità dell'1.1.2021, data a decorrere dalla quale sarà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato della fattura elettronica via SdI (facoltativo dall'1.10.2020), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione.

Si riassumono, in sintesi, alcune delle istruzioni contenute nella guida, che fornisce chiarimenti anche in tema di esterometro. Il documento dell'Agenzia è stato pubblicato, nella sua prima stesura, il 23.11.2020, in concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche (v. 1.6.2).

 

Nota di credito per operazioni in reverse charge

In presenza di un'operazione soggetta a reverse charge, il cessionario o committente, ricevuta la fattura dal fornitore, può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19.

 

Qualora il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emetta una nota di credito, il cessionario o committente potrebbe procedere all'integrazione della stessa, "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al Sistema di Interscambio per l'integrazione della prima fattura ricevuta, "indicando gli importi con segno negativo".

 

Facendo riferimento all'esempio proposto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate, si ipotizzi che un fornitore residente in uno Stato UE emetta una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 200,00 euro e che il cliente italiano integri elettronicamente il documento utilizzando il codice TD18 e riportando, oltre al suddetto imponibile, un'imposta pari a 44,00 euro.

 

Qualora il fornitore emettesse, successivamente, una nota di credito per un importo pari a 20,00 euro, il cessionario nazionale potrebbe, a sua volta, generare un documento elettronico con codice TD18, evidenziando un imponibile di 20,00 euro e IVA per 4,00 euro, entrambi con segno negativo.

 

Reverse charge elettronico non obbligatorio

Da più parti ci si era domandati se l'introduzione dei nuovi codici "TipoDocumento" contenuti nelle ultime versioni delle specifiche tecniche, comportasse il conseguente obbligo di procedere, dall'1.1.2021, all'integrazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Posto che le disposizioni del DPR 633/72 non hanno subito alcuna modifica, il cessionario o committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto, come ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Qualora, però, non si scegliesse di procedere all'integrazione elettronica mediante SdI, l'operazione non potrebbe apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dal prossimo anno dall'Agenzia delle Entrate.

 

Per questo motivo, nella guida, viene suggerito ai soggetti passivi che intendano avvalersi dei suddetti registri precompilati, di trasmettere i documenti integrati in formato elettronico entro la fine del mese indicato nel campo "Data" del file, che, ad esempio, nel caso di reverse charge "interno" corrisponderà alla data di ricezione o ad altra comunque ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

 

Esterometro alternativo al reverse charge esterno in formato elettronico

Un ulteriore chiarimento contenuto nel documento dell'Agenzia, concerne l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro.

 

L'utilizzo dei codici TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) consente, infatti, di evitare la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento risulta, quindi, ancora obbligatorio per i soggetti che procedono ad integrare manualmente le fatture.

 

Autofattura per splafonamento

Con riferimento al nuovo codice TD21, utilizzabile nel caso in cui si desideri sanare l'acquisto di beni o servizi con dichiarazione d'intento per importi superiori al plafond disponibile, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in occasione della compilazione del documento:

 

  • nel campo "CedentePrestatore" vanno indicati i dati di colui che emette l'autofattura;
  • nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" va riportata la data "di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione", che deve comunque rientrare nell'annualità in cui si è verificato lo splafonamento;
  • occorre indicare l'ammontare che eccede il plafond e la relativa imposta;
  • va inserita la fattura di riferimento nel campo 2.1.6 ("DatiFattureCollegate"), nel caso in cui venga emessa una distinta autofattura per ogni fornitore; è consentita, tuttavia, l'emissione di un unico documento riepilogativo, con indicazione, in un allegato all'autofattura, dei dati delle fatture di riferimento e dei nominativi dei diversi fornitori.

 

Altre istruzioni operative

Nella guida sono presenti ulteriori istruzioni operative. Fra i chiarimenti forniti, l'Agenzia ha precisato che nelle varie ipotesi di inversione contabile, il cessionario o committente che utilizzi i codici TD16, TD17, TD18, o TD19 indicherà, nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate", l'identificativo "IdSdi" attribuito dal Sistema di interscambio della fattura di riferimento.

 

L'Amministrazione finanziaria ha altresì ricordato che nella compilazione del documento elettronico di integrazione delle fatture ricevute per acquisto di servizi dall'estero (codice TD17), il campo "Data" deve contenere:

è la data di ricezione della fattura (o altra data che ricada nel mese di ricezione), nel caso in cui il documento di integrazione sia relativo ad acquisti di servizi intra-UE;

è la data di effettuazione dell'operazione, nell'ipotesi di emissione di autofattura per acquisto di servizi extra-UE (o acquisti da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).

 

Codici natura

Nella guida sono inoltre presenti istruzioni relative all'utilizzo dei codici "Natura".

 

Per quanto attiene il nuovo codice N2.1, riferito alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, l'Agenzia chiarisce che relativamente alle operazioni di cui all'art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72 (cessione di beni a soggetto passivo debitore in altro Stato membro UE), oltre al suddetto codice dovrà essere riportata la dicitura "inversione contabile" nel campo 2.2.1.16.2 del blocco "AltriDatiGestionali".

 

Il documento specifica altresì che il codice N6.9, rubricato "inversione contabile - altri casi", va utilizzato in caso di nuove tipologie di operazioni soggette a inversione contabile, rispetto a quelle elencate nei codici attualmente previsti. L'Amministrazione finanziaria sottolinea come tale codifica non debba essere adoperata per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 49 - Auguri anno 2021

Gentile Cliente,

 

È tempo di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso e dedicarsi a un nuovo inizio. Auguri per un sereno Natale e per un Felice e proficuo 2021!

 

Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività dal giorno 24/12/2020 al 06/01/2021 compresi.

 


CIRCOLARE n. 48 - Sospensione versamenti mese di dicembre decreto ristori quater

 

Loro sedi

 

Il D.L. 30 novembre, n. 157, denominato Decreto Ristori quater, in vigore dal 30/11/2020, all’art. 2, prevede la sospensione dei versamenti relativi all’Iva (sia per la scadenza del 16/12 che per l’acconto IVA in scadenza il 28/12/20), alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute - in qualità di sostituti d’imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • che abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
  • che abbiano iniziato l'attività successivamente al 30 novembre 2019;
  • che esercitino attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • che esercitino servizi di ristorazione e che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. "zone rosse" o nelle "zone arancioni", individuate come tali alla data del 26 novembre 2020;
  • che rientrino nell'elenco di cui all'allegato 2 del Decreto-Legge "Ristori-bis", che per comodità di consultazione si allega anche alla presente nota;
  • che esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator e abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle "zone rosse" individuate come tali alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

 

Qualora siate interessati a verificare la sussistenza dei parametri previsti per poter godere della sospensione dei versamenti per la prossima scadenza del 16/12/2020 o per l’acconto Iva in scadenza il giorno 28 dicembre, Vi invitiamo a contattarci entro il giorno 10 dicembre p.v.al fine di poter effettuare i necessari controlli.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 47 - Comunicazione Liquidazione IVA 3 Trim. 2020

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE AL 30 NOVEMBRE 2020

  

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2020 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2020, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2020, entro e non oltre il giorno 20 Novembre 2020 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2020.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2020.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2020 31 Maggio 2020  prorogata al 30 Giugno 2020
Aprile-Giugno 2019 16 Settembre 2020
Luglio-Settembre 2019 30 Novembre 2020
Ottobre-Dicembre 2019 1 Marzo 2021

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 46 -Esterometro scadenza 3 trimestre 2020

ESTEROMETRO SCADENZA 3 TRIMESTRE 2020

 

Come già evidenziato nella ns. circolare 10 del 10 febbraio u.s., a partire dall’01.01.2020 è stato introdotto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle operazioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, altrimenti detta “Esterometro, con scadenza trimestrale.

Esterometro: scadenze ridisegnate dal Decreto Fiscale 2020

L’emendamento al Decreto Fiscale 2020 modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, fissando alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento la scadenza dell’esterometro.

La comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero è una delle novità introdotte in parallelo alla fatturazione elettronica, per tutte le operazioni rimaste fuori dal perimetro del SdI.

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa delle nuove scadenze trimestrali dell’Esterometro previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo:

 

  • 30 aprile 2020, esterometro primo trimestre;
  • 31 luglio 2020, esterometro secondo trimestre;
  • 2 novembre 2020, esterometro terzo trimestre;
  • 1 febbraio 2021, esterometro quarto trimestre.

A tal fine chiediamo cortesemente che tutta la documentazione utile all’espletamento della compilazione dell’ Esterometro per il periodo 3 trimestre 2020 sia consegnata allo Studio entro e non oltre il giorno 23 ottobre.

 

 Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

 Cordiali saluti

 

 

 

 

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